C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 85 del 18/04/2018 – Delibera – A.S.D. S.Erasmo Avverso omologazione Gara delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 67 del 28/3/2018 – Omologazione gara S.Erasmo-Lido di Venezia dell’11/3/2018- Campionato di 2^ Categoria

A.S.D. S.Erasmo Avverso omologazione Gara delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 67 del 28/3/2018 – Omologazione gara S.Erasmo-Lido di Venezia dell’11/3/2018- Campionato di 2^ Categoria

La Società U.S. S.Erasmo ha presentato ricorso avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Venezia con la quale ha omologato il risultato dell’incontro sopra con la seguente motivazione : “Facendo seguito a quanto pubblicato nel C.U.65 del 21/03/2018 inerente al ricorso presentato dalla Società S.Erasmo con cui la reclamante ha lamentato la irregolare partecipazione alla gara del giocatore Vianello Mattia (soc. Calcio Lido di Venezia) sul quale pendeva squalifica per n. 2 giornate di gara, a seguito provvedimento adottato al termine di procedimento ex art. 32 sexies C.G.S. pubblicato in C.U. n. 146/AA FIGC pubblicato in Roma l'8.03.2018, riportato in C.U. n. 233 L.N.D. pubblicato in Roma il 09.03.2018 e riportato a sua volta in C.U. n. 74 del 14.03.2018 dal Comitato Regionale Veneto; alla data odierna non sono pervenute controdeduzioni da parte della soc. Calcio Lido di Venezia; Visto l'art. 22 CGS il quale ai fini della decorrenza della sanzione fa riferimento alla pubblicazione della stessa, e quindi al momento in cui il provvedimento viene portato a conoscenza degli interessati; ritenuto che tale momento vada individuato nella pubblicazione a cura del Comitato di appartenenza, il quale tra l'altro dà comunicazione diretta del Comunicato mediante invio a tutte le società di appartenenza; Tutto ciò premesso si ritiene che la sanzione, ai sensi dell'art.22.2 CGS, doveva essere scontata a partire dal giorno 15.03.2018, ovvero dal giorno immediatamente successivo a quello della pubblicazione della sanzione nel C.U. n. 74 del 14.03.2018 del C.R.V., conseguentemente il su richiamato giocatore aveva titolo per prendere parte alla gara”. La ricorrente ha censurato il provvedimento del Giudice di primo grado, lamentando l’erronea applicazione dell’art. 22 C.G.S. in relazione all’art. 32 sexies C.G.S.; La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società S.Erasmo; esaminata la documentazione ufficiale in atti; ritenuto il provvedimento assunto dal Giudice di primo grado corretto e adeguatamente motivato P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società A.S.D. S.Erasmo; - di confermare l’omologazione della gara oggi presa in esame con il risultato acquisito in campo di : S.Erasmo-Calcio Lido di Venezia 1-2: - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

 

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