C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 85 del 18/04/2018 – Delibera – Ricorso U.S. Real Padova Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 43 del 5/4/2018 – sanzione sportiva per 0-3 della perdita della gara R.E.A.L. Padova – Ponte SN Polverara del 24/3/2018; squalifica una giornata giocatore Marescotti Federico; Inibizione Sig. fino al 18/4/2018 dirigente accompagnatore Fogarin Nicola – Campionato Juniores Provinciale
Ricorso U.S. Real Padova Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 43 del 5/4/2018 – sanzione sportiva per 0-3 della perdita della gara R.E.A.L. Padova – Ponte SN Polverara del 24/3/2018; squalifica una giornata giocatore Marescotti Federico; Inibizione Sig. fino al 18/4/2018 dirigente accompagnatore Fogarin Nicola - Campionato Juniores Provinciale
La Società U.S. R.E.A.L. Padova ha presentato ricorso avverso le decisioni dell Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova sopra indicate assunte con Comunicato n. 43 del 5/4/2018. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale visto il Comunicato Ufficiale n. 110/A della F.I.G.C. del 24/1/2018 (allegato al Comunicato del C.R.V. n. 61 del 26/1/2018 e della Delegazione di Padova n. 32 del 31/1/2018) nel quale è riportata la delibera del Presidente Federale di abbreviazione dei termini relativi alle ultime quattro giornate dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali 2017/18 della Lega Nazionale Dilettanti, e di quelli Allievi e Giovanissimi nonché degli eventuali spareggi , secondo cui : “gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo”. rilevato che il Comunicato Ufficiale n. 43 recante il provvedimento del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova, oggetto dell’impugnazione, è stato pubblicato il giorno 5/4/2018 e che pertanto il reclamo doveva essere depositato presso la sede del Comitato Regionale Veneto entro le ore 12 del giorno 7/4/2018; rilevato che il reclamo della Società R.E.A.L. Padova è stato spedito a mezzo lettera raccomandata il giorno 10/4/2018 , ed è pertanto stato proposto tardivamente, P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla Società R.E.A.L. Padova; di disporre l’addebito della la tassa reclamo non versata.
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