C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 89 del 26/04/2018 – Delibera – Ricorso U.C. Z.T.L.L. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 85 del 18-04-2018 – Sanzione sportiva perdita della gara per 0-3 incontro Z.T.L.L. Sinistra Piave – Sanmartinocolle del 15/4/2018; ammenda di € 50.00; Inibizione fino al 7/5/2018 dirigente accompagnatore Colle Elvio – Campionato di 1^ Categoria
Ricorso U.C. Z.T.L.L. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 85 del 18-04-2018 – Sanzione sportiva perdita della gara per 0-3 incontro Z.T.L.L. Sinistra Piave – Sanmartinocolle del 15/4/2018; ammenda di € 50.00; Inibizione fino al 7/5/2018 dirigente accompagnatore Colle Elvio – Campionato di 1^ Categoria
La Società U.C. Z.T.L.L. ha presentato ricorso avverso le decisioni su indicate del Giudice Sportivo Regionale pubblicate nel C.U. n. 85 del 18/04/2018 per i seguenti motivi : “emerge dal referto arbitrale che la società, al 38º del s.t., ha sostituito l'ultimo atleta in campo di classe 1997, Sbardelotto Kristian, con l'atleta Iannuzzi Nicola (cl. 1991), così contravvenendo alla disposizione assunta con C.U. n. 1 del 4.7.2017, con la quale s'imponeva l'impiego, per tutta la durata della gara, di un calciatore nato dall'1.1.1997, pena la perdita della gara”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dall’U.C. Z.T.L.L. nel quale afferma che il proprio giocatore n. 10 Sitta Andrea - nato il 15.4.1997 - non è stato mai sostituito con altro compagno di squadra, avendo partecipato al gioco per l’intera partita, mentre la Società Sanmartinocolle ha sostituito il giocatore n. 10 Ristà Ivi con il n. 18 Buzzatti; fa inoltre presente la ricorrente di aver sostituito il giocatore n. 3 (De Boni Manolo) con il calciatore n. 13 De Mari Stefano che l’arbitro ha imputato alla Società Sanmartinocolle; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito personalmente l’arbitro che, a sostegno del proprio rapporto di gara, ha provveduto a depositare i rapportini relativi alle sostituzioni effettuate durante la gara, sottoscritti dai dirigenti accompagnatori delle due società. Da questi rapportini si evince che il giocatore numero 10 Sitta della società Z.T.L.L. è stato sostituito con il calciatore numero 18 Munerol. Per il resto, il Direttore di gara ha confermato il proprio rapporto di gara. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dall’U.C. Z.T.L.L. Sinistra Piave - di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara, omologando l’incontro oggi preso in esame c.s. : Z.T.L.L. Sinistra Piave-Sanmartinocolle 0-3; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 50,00 a carico dell’U.C. Z.T.L.L. - di confermare la sanzione della inibizione a carico del dirigente accompagnatore Colle Elvio fino al 7/5/2018. - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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