C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 91 del 03/05/2018 – Delibera – Ricorso A.S.D. Favaro 1948 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 89 del 26/4/2018 – Omologazione gara Favaro 1948-Albignasego Calcio del 22-04-2018; Ammenda di € 200,00; inibizione fino al 7/5/2018 allenatore Montemurro Giacinto – Campionato di Promozione
Ricorso A.S.D. Favaro 1948 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 89 del 26/4/2018 – Omologazione gara Favaro 1948-Albignasego Calcio del 22-04-2018; Ammenda di € 200,00; inibizione fino al 7/5/2018 allenatore Montemurro Giacinto – Campionato di Promozione
L’A.S.D. Favaro 1948 ha presentato ricorso avverso le decisioni sopra indicate assunte dal Giudice Sportivo Regionale con il Comunicato n. 89 del 26/4/2018 secondo le seguenti motivazioni : La soc. Favaro 1948 ha preannunciato e dato seguito a reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto, lamentando errore tecnico dell'Arbitro, il quale non avrebbe colto nella lista presentata dalla Soc. Albignasego Calcio un errore nella compilazione, essendo erroneamente indicato l'anno di nascita del giocatore n. 5, indicata in 1988 anzichè 1998. Ciò avrebbe tratto in inganno la soc. Favaro 1948, la quale, avendo valutato che la soc. Albignasego Calcio non schierava in campo i tre giocatori cosiddetti "fuori quota", dava indicazione ai propri giocatori di non giocare al pieno della loro possibilità, ma mantenendo un atteggiamento prudente al solo fine di evitare provvedimenti disciplinari che si sarebbero potuti ripercuotere sulla partita successiva, e ciò nella convinzione che la gara "sarebbe stata vinta a tavolino". La stessa società da atto che si trattava di una errata compilazione della distinta di gioco. La soc. Albignasego Calcio ha inoltrato proprie difese, rappresentando l'errore di compilazione. Le ulteriori deduzioni della reclamante non possono essere prese in considerazione in quanto replica non prevista dal C.G.S. Il G.S. preso atto di quanto esposto in reclamo, verificato altresì che la società Albignasego Calcio ha effettivamente schierato in campo i giocatori cosiddetti "fuori quota" previsti dal regolamento, pertanto la gara si è giocata con regolarità; rilevato altresì che l'errore in cui è incorsa la soc. Favaro 1948 non può essere considerato errore tecnico dell'Arbitro come impropriamente qualificato dalla reclamante, in quanto non è compito dell'Arbitro verificare il rispetto da parte delle società delle norme regolamentari; compito che non compete neppure alle società; considerato che la soc. Favaro 1948 ha espressamente dichiarato di aver giocato sotto le proprie potenzialità nella falsa illusione di una vittoria "a tavolino" contrariamente alle disposizioni generali, le quali prevedono espressamente che "in tutte le gare dell'attività ufficiale è fatto obbligo alle società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione", (art. 48.3 NOIF) ponendo in essere un grave comportamento antisportivo; il G.S. delibera di: - rigettare il reclamo inoltrato dalla soc. Favaro 1948 e per l'effetto omologare il risultato come ottenuto sul campo Favaro 1948 - Albignasego calcio 0 - 1, con addebito della tassa reclamo non versata; - sanzionare la soc. Albignasego Calcio con l'ammenda di euro 50,00 per errata compilazione della distinta di gioco; - sanzionare la soc. Favaro 1948 con l'ammenda di euro 200,00 per grave violazione degli obblighi di cui all'art. 1 bis CGS. - squalificare l'allenatore Montemurro Giacinto (soc. Favaro 1948) fino al 07.05.2018 per grave violazione degli obblighi di cui all'art. 1 bis CGS. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dichiara Inammissibile il reclamo presentato dall’A.S.D. Favaro 1948 per non aver rispettato le norme sancite dalla F.I.G.C. con Comunicato Ufficiale n. 110/A del 24/1/2018 concernente l’abbreviazione dei termini procedurali per la presentazione dei reclami dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva connesse alle ultime quattro gare giornate dei Campionati Dilettanti. Nel caso specifico il reclamo di secondo grado doveva pervenire entro le ore 12 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice di primo grado, mentre è pervenuto alle ore 15.12. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla Società Favaro 1948; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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