C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 91 del 03/05/2018 – Delibera – Ricorso A.S.D. Pozzo Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 89 del 26/4/2018 – Applicazione sanzione sportiva perdita della gara Pozzo-Nogara del 22-04-2018 per 0-3 + 1 punto di penalizzazione in classifica; Ammenda di € 50,00; inibizione fino al 7/5/2018 dirigente accompagnatore Marana Claudio – Campionato di 1^ Categoria
Ricorso A.S.D. Pozzo Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 89 del 26/4/2018 – Applicazione sanzione sportiva perdita della gara Pozzo-Nogara del 22-04-2018 per 0-3 + 1 punto di penalizzazione in classifica; Ammenda di € 50,00; inibizione fino al 7/5/2018 dirigente accompagnatore Marana Claudio – Campionato di 1^ Categoria
L’A.C.D. Pozzo ha presentato ricorso avverso le decisioni sopra indicate assunte dal Giudice Sportivo Regionale con il Comunicato n. 89 del 26/4/2018 per i seguenti motivi : “rilevato dal Rapporto Arbitrale che la soc. Pozzo al 20' del secondo tempo sostituiva l'unico giocatore nato dopo l'1.1.1997 schierato in campo con giocatore di annata precedente, pertanto rimaneva senza il prescritto "giovane" schierato in campo fino al 30' del medesimo tempo”; La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società Pozzo; esaminata la documentazione ufficiale in atti; preso atto che l’arbitro ha fatto pervenire un supplemento di rapporto con il quale ha chiarito che il giocatore sostituito al 20’ del secondo tempo deve identificarsi nel calciatore n. 8 Bogoni Filippo (nato nel 1984) e non il n. 3 Ceriani Filippo (nato ii 29/8/1997) che risulta essere rimasto in campo per tutta la durata della gara; constatato che in base al predetto documento è risultata la regolarità della gara e l’osservanza, da parte della Società Pozzo, delle norme che regolano la partecipazione dei calciatori in relazione all’età collegate al Campionato di 1^ Categoria, che deve essere quindi omologata con il risultato acquisito in campo P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società A.C. Pozzo; - di annullare la sanzione sportiva della perdita della gara e di omologare la stessa con il risultato acquisito in campo c.s. : Pozzo – Nogara 1 – 2; - di annullare la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica; - di annullare la sanzione dell’ammenda di € 50,00; - di annullare la sanzione della inibizione fino al 7/5/2018 a carico del dirigente accompagnatore Marana Claudio; - essendo il ricorso accolto, non è dovuta la tassa reclamo.
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