C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 92 del 09/05/2018 – Delibera – Ricorso A.C. Union Olmo Creazzo A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 85 del 18/4/2018 – Squalifica per dieci giornate giocatore Venza David – Campionato Regionale Giovanissimi

Ricorso A.C. Union Olmo Creazzo A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 85 del 18/4/2018 – Squalifica per dieci giornate giocatore Venza David – Campionato Regionale Giovanissimi

La Società Union Olmo Creazzo ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova pubblicata nel C.U. n. 85 del 18/4/2018 e relativa alla squalifica per tre giornate a carico del giocatore Venza David per i seguenti motivi : “Riferisce l'A. che il giocatore si é rivolto ad un avversario, identificabile con Rharnite Adam, lo apostrofava con espressione offensiva di contenuto razzista. Visto l'art. 11.3 CGS il G.S. delibera di applicare al giocatore Venza David la sanzione di dieci (10) giornate di squalifica e divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare, anche amichevoli, nell'ambito del FIGC. Visto l'art. 16.4 CGS il G.S. delibera di subordinare la riduzione della sanzione inflitta a cinque (5) giornate nell'ipotesi in cui il giocatore invii presso la sede della società Bevilacqua una lettera diretta al giocatore Rharnite Adam contenente le scuse per l'espressione usata, autorizzando la società stessa e quella di sua appartenenza ad affiggere la lettera nella bacheca delle rispettive sedi e negli spogliatoi dei rispettivi campi fino alla conclusione del campionato in corso e per le prime due giornate del prossimo. Onera i presidenti delle rispettive società di dare immediata comunicazione dell'adempimento. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dall’A.C. Union Olmo Creazzo; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito l’arbitro per le vie brevi, il quale ha ammesso che nel contesto in cui si sono svolti i fatti non aveva individuato con precisione assoluta il numero 14 dell’Union Olmo Creazzo (Venza Matteo) come autore della frase razzista incriminata, in quanto vicino a lui stazionava anche il numero 16 Viero Matteo della stessa squadra; il direttore di gara ha anche confermato che il Venza nell’imminenza del fatto, aveva escluso la propria responsabilità in ordine alla frase razzista; stante quanto dichiarato per iscritto dalle due Società (Union Olmo Creazzo e Bevilacqua) che il colpevole della suddetta frase razzista era il calciatore n. 16 Viero Matteo dell’Union Olmo Creazzo e tenuto conto che secondo il direttore di gara questa indicazione appare verosimile; P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere il reclamo presentato dalla Società A.C. Union Olmo Creazzo A.S.D., annullando la sanzione di 10 giornate di squalifica a carico del calciatore Venza David, rimettendo gli atti al Giudice di primo grado per l’irrogazione della sanzione nei confronti dell’effettivo autore; - essendo il ricorso accolto, la tassa reclamo non è dovuta.

 

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