C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 92 del 09/05/2018 – Delibera – Ricorso A.S.D. Bibione Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 91 del 3/5/2018 – Ammenda di € 200,00.– – Campionato Regionale Juniores
Ricorso A.S.D. Bibione Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 91 del 3/5/2018 – Ammenda di € 200,00.-- – Campionato Regionale Juniores
La Società A.S.D. Bibione ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale pubblicata nel C.U. n.91 del 3/5/2018 e relativa alla multa di € 200,00 “per ritardata presentazione della squadra in campo”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dall’ A.S.D. Bibione; esaminata la documentazione ufficiale in atti; rilevato che il C.R. Veneto con i Comunicati n. 82 del 6/4/2018 e n.83 dell’11/4/2018 aveva ribadito quanto già disposto con il C.U. n. 1 del 4/7/2017, e cioè che, “al fine di garantire la regolarità dei singoli campionati, nelle ultime due giornate tutte le gare aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell’ammissione alle eventuali gare di play/off e play/out, si disputino in contemporaneità di data e di orario”; rilevato, altresì, che il C.R.V., con C.U. n. 44 del 29/11/2017 aveva autorizzato la squadra Juniores Regionale della Società Bibione a disputare le gare casalinghe con inizio alle ore 16.00, ma limitatamente al 7/4/2018;
rilevato, pertanto che effettivamente la gara è iniziata con 20 minuti di ritardo rispetto all’ora ufficiale; rilevato , infine che il Giudice Sportivo per identiche infrazioni ha irrogato la sanzione della ammenda di 150 Euro P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera- - di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Bibione; - di ridurre a € 150,00 la sanzione della ammenda a carico della Società; - essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa reclamo non è dovuta.
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