C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 94 del 16/05/2018 – Delibera – Ricorso A.S.D. Fenice Veneziamestre Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 71 del 26/4/2018 della Divisione di Calcio a Cinque – ammenda di € 150,00 alla Società; Squalifica fino al 31/12/2019 giocatore Canuto Mirco; Squalifica fino al 31/12/2018 giocatore Vanin Matteo; Squalifica per 8 giornate giocatore Tenderini Alvise; Squalifica per 2 giornate giocatore Caregnato Carlo; mancata squalifica giocatore Cavaglia Lorenzo; Inibizione fino al 30/9/2018 dirigente Vianello Alessandro – Finale Campionato Under 21 di attività di Calcio a Cinque

Ricorso A.S.D. Fenice Veneziamestre Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 71 del 26/4/2018 della Divisione di Calcio a Cinque – ammenda di € 150,00 alla Società; Squalifica fino al 31/12/2019 giocatore Canuto Mirco; Squalifica fino al 31/12/2018 giocatore Vanin Matteo; Squalifica per 8 giornate giocatore Tenderini Alvise; Squalifica per 2 giornate giocatore Caregnato Carlo; mancata squalifica giocatore Cavaglia Lorenzo; Inibizione fino al 30/9/2018 dirigente Vianello Alessandro – Finale Campionato Under 21 di attività di Calcio a Cinque

 La Società A.S.D. Fenice Veneziamestre ha presentato ricorso avverso la decisioni del Giudice Sportivo Regionale sopra indicate assunte con Comunicato n. 71 del 26/4/2018 per i seguenti motivi - Ammenda di € 150,00 a carico della Società : “per non aver impedito, al termine della gara, l'accesso ai locali innanzi agli spogliatoi di tifosi che insultavano e minacciavano l'Arbitro. Ammenda attenuata in considerazione del tentativo di ripristinare la calma, senza riuscirvi”; - Squalifica fino al 31/12/2019 a carico del giocatore Canuto Mirco : “al termine della gara contestava l'operato arbitrale insultando l’Arbitro, O.T. ed Organi Federali. Prima di allontanarsi dall'Arbitro lo colpiva al volto con uno sputo volontariamente”; - Squalifica fino al 31/12/2018 giocatore Vanin Matteo : “giocatore sanzionato in qualità di capitano ex art.42 CGS, in quanto al termine della gara, nel parapiglia innanzi agli spogliatoi un giocatore indirizzava uno sputo verso l'Arbitro colpendolo sulla schiena. Si rammenta che la sanzione può cessare di avere esecuzione se individuato il reale autore del fatto”. - Squalifica per otto giornate giocatore Tenderini Alvise : “espulso dal campo per aver contestato una decisione arbitrale con frasi offensive nei confronti dei due arbitri, posizionatosi sugli spalti, continuava ad offendere. A fine gara dinnanzi gli spogliatoi reiterava gli insulti, accompagnati da minacce ed in segno di protesta spingeva l'arbitro senza arrecare dolore”; - Squalifica per due giornate Caregnato Carlo : “al termine della gara offendeva e minacciava il primo e secondo Arbitro”; - mancata squalifica al giocatore Cavaglia Lorenzo; Inibizione fino al 30/9/2018 dirigente Vianello Alessandro : “seppur non iscritto in distinta, ma riconosciuto dall'O.T., al termine della gara entrava nei locali degli spogliatoi, facendo accedere anche altri tifosi, al solo fine di creare parapiglia attorno all'Arbitro, insultandolo, minacciandolo e spingendolo in segno di protesta e con eguali comportamenti di protesta anche nei confronti dell'O.T.”.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preliminarmente osserva che il Giudice Sportivo Regionale ha provveduto, con comunicazioni correttive pubblicate nel Comunicato Ufficiale n. 72 del 3/5/2016 a rettificare il nominativo del giocatore squalificato per due giornate (da Caregnato Carlo a Caregnato Enrico) ed a integrare la squalifica per una giornata a carico del giocatore Cavaglia Lorenzo per doppia ammonizione; preso in esame nelle altre parti il ricorso presentato dalla Società Fenice Veneziamestre; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito personalmente il rappresentante della Società ricorrente, munito di delega come da documento in atti; sentito, personalmente l’arbitro n. 1 che ha precisato e confermato di essere stato colpito da due sputi : uno sulla guancia sinistra e uno all’altezza della spalla destra; di avere individuato il giocatore Canuto Mirco come autore del primo sputo e di non essere stato in grado di individuare l’autore del secondo, attribuendolo, peraltro, in maniera certa, ad un calciatore della squadra Fenice Veneziamestre, non essendoci attorno a lui, in quel momento, calciatori della squadra avversaria, ovvero persone estranee; il direttore di gara ha inoltre puntualizzato che il calciatore Tenderini Alvise, nello spingerlo ha tenuto un comportamento più ingiurioso ed offensivo, che andava a completare un complessivo atteggiamento di protesta, che non un comportamento violento; per quanto riguarda, infine, la posizione del Sig. Vianello Alessandro, l’arbitro ha escluso qualsiasi atteggiamento aggressivo da parte dell’Organo Tecnico Sig. Piccoli Giacomo, mentre ha confermato di essere stato da quest’ultimo offeso unitamente allo stesso Piccoli la Corte Sportiva di Appello Territoriale atteso che per quanto riguarda il giocatore Tenderini Davide le precisazioni fornite dall’arbitro relativamente alla natura non violenta della spinta, consentono la riduzione della sanzione della squalifica a suo carico da otto a sei giornate di gara; per quanto riguarda il calciatore Canuto Mirco, atteso il comportamento tenuto dallo stesso in sede di audizione con la formale ammissione di ogni sua colpa e le scuse rivolte al direttore di gara, nonché la sua precedente carriera calcistica sotto il profilo disciplinare, che lo vede esente da sanzioni, ritenuta infine la giovane età, considera più congrua la sanzione della squalifica nei suoi confronti fino al 31/7/2019; va invece confermata la squalifica fino al 31/12/2018 del calciatore Vanin Matteo, in qualità di capitano, avendo il direttore di gara confermato di essere stato colpito da due sputi uno dei quali da calciatore del Fenice Veneziamestre non identificato; per quanto riguarda il dirigente Vianello Alessandro, atteso che il direttore di gara ha confermato che lo stesso lo ha pesantemente offeso e che tale atteggiamento è stato tenuto anche nei confronti dell’O.T. presente, conferma l’inibizione sino al 30/9/2018; viene confermata in ultimo la sanzione della ammenda di € 150,00 a carico della Società P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Fenice Veneziamestre; - di confermare la sanzione della ammenda di € 150,00.- a carico della Società; - di ridurre al 31/7/2019 la sanzione della squalifica a carico del giocatore Canuto Mirco; - di confermare la sanzione della squalifica fino al 31/12/2018 a carico del giocatore Vanin Matteo; - di ridurre a sei giornate di gara la squalifica a carico del giocatore Tenderini Alvise; - di confermare la sanzione della Inibizione fino al 30/9/2018 a carico del dirigente Vianello Alessandro; essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa reclamo non è dovuta.

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