C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 94 del 16/05/2018 – Delibera – Ricorso A.S.D. Leonicena Calcio a 5 Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 45 del 3/5/2018 – Ammenda di € 200,00 alla Società; Squalifica per 8 giornate giocatore Pinelli Calogero; Squalifica per 5 giornate giocatore Cosaro Giulio; Squalifica per 4 giornate Carlotto Marco; Squalifica per 2 giornate giocatore Acheampong Giuseppe; Squalifica fino al 30/11/2018 allenatore Tregnago Roberto; Inibizione fino al 30/11/2018 dirigente Santus Emanuele – Campionato di Serie “D” di Calcio a Cinque

Ricorso A.S.D. Leonicena Calcio a 5 Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 45 del 3/5/2018 - Ammenda di € 200,00 alla Società; Squalifica per 8 giornate giocatore Pinelli Calogero; Squalifica per 5 giornate giocatore Cosaro Giulio; Squalifica per 4 giornate Carlotto Marco; Squalifica per 2 giornate giocatore Acheampong Giuseppe; Squalifica fino al 30/11/2018 allenatore Tregnago Roberto; Inibizione fino al 30/11/2018 dirigente Santus Emanuele – Campionato di Serie “D” di Calcio a Cinque

La Società A.S.D. Leonicena Calcio a 5 ha presentato ricorso avverso la decisioni del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza sopra indicate assunte con Comunicato n. 45 del 3/5/2018 per i seguenti motivi : “preso atto che al 5' del secondo tempo il n.1 della LEONICENA, Sig. Pinelli, commetteva un fallo violento colpendo al costato l'avversario con piede a martello con l'impossibilità di raggiungere la palla e che, a seguito dell'espulsione offendeva pesantemente il Direttore di Gara minacciandolo e spingendolo con vigoria con entrambe le mani, evitandosi conseguenze peggiori solo grazie all'intervento di terzi; - al 28' del secondo tempo il n.12 della LEONICENA, Sig. Cosaro, dalla panchina insultava e minacciava il Direttore di Gara arrivando anch'egli a spingerlo con vigoria con entrambe le mani facendolo indietreggiare di vari metri ed evitandosi conseguenze peggiori per l'intervento di terzi; - durante il secondo tempo veniva allontanato l'Allenatore della LEONICENA, Sig. Tregnago, a causa delle ripetute e pesanti offese nei confronti del Direttore di Gara e che, a seguito del provvedimento di espulsione, lo stesso manteneva un comportamento minaccioso ed anche una volta posizionatosi in tribuna, reiterava la condotta offensiva; - al termine della gara il n.15 della LEONICENA, Sig. Acheampong provocava un avversario innescando una rissa in campo alla quale partecipava attivamente l'Allenatore della LEONICENA, Sig. Tregnago; - la LEONICENA partecipava solo parzialmente al saluto fair play, in quanto alcuni calciatori, tra i quali ho individuato il n.6 Sig. Carlotto offendeva pesantemente il Direttore di Gara; - il Direttore di Gara raggiungeva il proprio spogliatoio non senza difficoltà, accompagnato dai continui insulti e minacce dei Calciatori della LEONICENA tra i quali il n.1 Sig. Pinelli, il n.6 Sig. Carlotto e il n. 12 Sig. Cosaro, nonché l'Allenatore Sig. Tregnago; - durante un lasso di tempo considerevole il Dirigente della LEONICENA Sig. Santus stazionava davanti alla porta dello spogliatoio del Direttore di Gara impedendo l'uscita dell'osservatore arbitrale e reiterando offese e minacce nei confronti dell'Arbitro; - le offese e le minacce nei confronti del Direttore di Gara continuavano anche all'uscita dello stesso dal proprio spogliatoio da parte dei Sig.ri Pinelli, Carlotto, Cosaro, Tregnago e Santus, che accompagnavano con insulti l'Arbitro fino che quest'ultimo non lasciava l'impianto.” la Corte Sportiva d’Appello Territoriale preliminarmente, non prende in esame la parte del ricorso relativa alla squalifica per due giornate a carico del calciatore Acheampong Giuseppe, trattandosi di provvedimento non impugnabile, ai sensi dall’art- 45, comma 3, lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva; preso in esame il ricorso presentato dalla Società Leonicena nelle altre sue parti, esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentiti personalmente il rappresentante della Società ricorrente, munito di delega depositata in atti, nonché il Dott. Cosaro Giulio; sentito, personalmente l’arbitro che ha puntualizzato che il calciatore Pinelli Calogero, nello spingerlo ha tenuto un comportamento ingiurioso ed offensivo, piuttosto che violento, che andava a completare un complessivo atteggiamento di protesta; mentre ha confermato integralmente i comportamenti assunti dai calciatori Cosaro Giulio e Carlotto Marco, nonché dall’allenatore Tregnago Roberto e dal dirigente Santus Emanuele la Corte Sportiva di Appello Territoriale atteso che per quanto riguarda il giocatore Pinelli Calogero le precisazioni fornite dall’arbitro relativamente alla natura non violenta della spinta, consentono la riduzione della sanzione a suo carico da otto a cinque giornate di squalifica;

atteso che l’arbitro ha inoltre ribadito i comportamenti dei Signori Cosaro Giulio, Carlotto Marco, Tregnago Roberto e Santus Emanuele, si confermano le sanzioni disciplinari nei loro confronti assunte dal Giudice di primo grado che appaiono congrue rispetto ai fatti accaduti; si ritiene, infine, ridurre, perché più congrua agli accadimenti, la sanzione dell’ammenda a € 100,00.- a carico della Società P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Leonicena; - di ridurre a € 100,00.- la sanzione della ammenda a carico della Società; - di ridurre a 5 giornate di gara la squalifica a carico del giocatore Pinelli Calogero; - di confermare la qualifica per 5 giornate a carico del giocatore Cosaro Giulio; - di confermare la squalifica per 4 giornate a carico del giocatore Carlotto Marco; - di confermare la sanzione della squalifica fino al 30/11/2018 a carico dell’allenatoreTregnago Roberto; - di confermare la sanzione della Inibizione fino al 30/11/2018 a carico del dirigente Santus Emanuele; essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa reclamo non è dovuta.

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