C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 96 del 23/05/2018 – Delibera – Ricorso A.S.D. Monte Futsal Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 77 del 16/5//2018 della Divisione di Calcio a Cinque – Ripetizione gara Monte Futsal ‐ Futsal Flame dell’11/5/2018 – Play‐off – Campionato di Serie “D”

Ricorso A.S.D. Monte Futsal Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 77 del 16/5//2018 della Divisione di Calcio a Cinque – Ripetizione gara Monte Futsal  ‐ Futsal Flame dell’11/5/2018 – Play‐off – Campionato di Serie “D”

La Società A.S.D. Monte Futsal ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale assunta con Comunicato n. 77 del 16/5/2018 della Divisione di Calcio a Cinque, di ripetere la gara sopra riportata per i seguenti motivi :   “rilevato dal Referto Arbitrale che al termine dei tempi regolamentari, prima di dare avvio ai tempi supplementari, gli Arbitri azzeravano i falli commessi da entrambe le formazioni, contrariamente a quanto previsto dal regolamento vigente. Che tale fatto costituisce errore tecnico che ha influito sul regolare andamento della gara; il G.S. delibera di non omologare il risultato ottenuto sul campo e dispone la ripetizione della gara in oggetto, secondo le modalità che saranno disposte dal Comitato Organizzatore.” La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società Monte Futsal; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della società ricorrente per le vie brevi, il quale, pur riconoscendo l’errore tecnico dei direttori di gara, ha ribadito quanto esposto nel ricorso e cioè che detto errore è stato ininfluente ai fini del risultato; sentito, personalmente, l’arbitro Donà Marco che ha confermato quanto scritto nel supplemento del referto di gara; ritenuto che, il provvedimento del Giudice di primo grado sia stato correttamente dato, rilevando l’errore tecnico – pacificamente ammesso ‐ in quanto tale P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera ‐  di rigettare il ricorso presentato dalla Società Monte Futsal; ‐  di confermare la decisione del Giudice di primo grado di ripetere la gara Monte Futsal ‐ Futsal Flame, valida per i play‐off del Campionato di Serie “D”, in data da stabilire dalla Divisione Regionale del Calcio a Cinque; ‐  di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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