C.R. VENETO – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 20 del 06/09/2017 – Delibera – gara del 27/ 8/2017 GIOVANE SANTO STEFANO – LOCARA
gara del 27/ 8/2017 GIOVANE SANTO STEFANO - LOCARA
Facendo seguito al C.U. n. 18 del 30.08.2017, la soc. Giovane Santo Stefano ha fatto pervenire, entro i termini perentori al G.S. reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto, lamentando la partecipazione del giocatore Faltracco Mattia, non regolarmente tesserato per la soc. Locara alla disputa della gara. La Soc. Locara non ha fatto pervenire proprie controdeduzione, ma dalla documentazione in atti emerge che la reclamante ha inviato copia del reclamo alla consorella oltre il termine previsto e non contestualmente all'invio al G.S. come previsto dall'art. 33 c. 5 cgs. Essendo il reclamo basato su posizione irregolare del giocatore sono stati effettuati gli accertamenti di rito, da cui è emerso che alla data della disputa della gara il giocatore non era tesserato per la società Locara. PQM il G.S. delibera di: - dichiarare inammissibile il reclamo inoltrato dalla soc. Giovane Santo Stefano e per l'effetto addebitare la tassa reclamo; - non omologare il risultato come ottenuto sul campo e di sanzionare la soc. Locara per aver impiegato un giocatore che non ne aveva titolo con la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato GIOVANE SANTO STEFANO - LOCARA 3 - 0, nonchè con l'ammenda di euro 50,00; - infliggere al giocatore FALTRACCO MATTIA(soc. Locara) una giornata di squalifica. E’ peraltro emerso, nell'infliggere la sanzione al dir. Acc. Signor Sartori Luca (soc. Locara), che questi non è, allo stato di fatto, inserito nell'elenco meccanografico della società per inadempienza della società, alla quale pertanto va applicata l'ulteriore ammenda di euro 50,00. Il Dir. Acc. Signor Sartori Luca è da intendersi inibito per giorni 21 dalla data di decorrenza della regolarizzazione della propria posizione.