C.R. VENETO – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 42 del 22/11/2017 – Delibera – gara del 4/11/2017 SOLESINESE – THERMAL TEOLO
gara del 4/11/2017 SOLESINESE - THERMAL TEOLO
La Società Solesinese ha proposto tempestivo reclamo avverso la regolarità della gara disputata il 4.11.2017 contro la Società A.S.D. THERMAL TEOLO perchè l'avversaria ha effettuato sei sostituzioni in luogo delle cinque consentite. La reclamata ha inviato controdeduzioni lamentando che il reclamo le è stato inoltrato a mezzo telefax e non a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Rilevato che: - la violazione del numero delle sostituzioni emerge inequivocabilmente dal R.A.; - la reclamata non contesta la violazione sotto il profilo sostanziale ma soltanto sotto l'aspetto formale dei mezzi di comunicazione del reclamo; - le formalità di trasmissione del reclamo possono avvenire per disposizione dell'art. 38, comma 6 C.G.S., anche a mezzo telefax; - la reclamata, dando atto dell'avvenuto ricevimento, ancorchè con mezzo erroneamente ritenuto inidoneo, ha confermato che è stato raggiunto lo scopo previsto dalla norma. Tanto premesso, il G.S. delibera di : - accogliere il reclamo e per l'effetto di non omologare il risultato conseguito sul campo (Solesinese - Thermal Teolo 1 a 3); - sanzionare la Società Thermal Teolo con la perdita della gara con il punteggio : Solesinese - Thermal Teolo 3 a 0 e la sanzione dell'ammenda di E 50,00; - di sanzionare il Dirigente responsabile di Thermal Teolo, MOLON Mauro, con l'inibizione a tutto il 4.12.2017.