C.R. VENETO – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 29/11/2017 – Delibera – gara del 19/11/2017 UNION FELTRE S.R.L. – GIORGIONE CALCIO 2000

gara del 19/11/2017 UNION FELTRE S.R.L. - GIORGIONE CALCIO 2000

 Sciolta la riserva di cui al C.U. n. 42 del 21/11/2017 inerente la validità della gara in oggetto, la Soc. UNION FELTRE S.R.L. ha formalmente inoltrato reclamo lamentando il fatto che la Soc. GIORGIONE CALCIO 2000 utilizzava come assiostente all'arbitro il calciatore DURANTE Leonardo inserendo inoltre n.7 (sette) calciatori di riserva. La Soc. GIORGIONE CALCIO 2000 non ha presentato controdeduzioni. Preso in esame il ricorso presentato dalla Soc. UNION FELTRE S.R.L.. - esaminata la documentazione ufficiale agli atti; - viste le norme disposte dall'art. 8 comma 2 (norme relative agli assistenti dell'Arbitro e calciatori impiegati come assistenti dell'Arbitro) e dall'art. 8 comma 3 (norme sulla sostituzione dei calciatori) del C.U. n.1 dell'01/07/2017 del S.G.S; - accertato che dette norme non sono state rispettate dalla Soc. GIORGIONE CALCIO 2000; P.Q.M. il G. S. delibera di: - accogliere il reclamo inoltrato dalla Soc. UNION FELTRE S.R.L.; - infliggere alla Soc. GIORGIONE CALCIO 2000 la perdita della gara con il seguente risultato: UNION FELTRE -GIORGIONE CALCIO 2000 3-0; - comminare alla Soc. GIORGIONE CALCIO 2000 Euro 50.00 - sanzionare il Dir. Acc. Sig. FRASSON Fiorenzo (GIORGIONE CALCIO 2000) con l'inibizione fino al 20/12/2017. Essendo il reclamo accorto la tassa non é dovuta.

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