C.R. VENETO – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 29/11/2017 – Delibera – gara del 26/11/2017 NOVENTA – TREVISO A.C.D.

gara del 26/11/2017 NOVENTA - TREVISO A.C.D.

Treviso ha proposto reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto, lamentando alcuni comportamenti dell'A., a suo dire errati, che vanno dall'annullamento di un gol regolare all'adozione di provvedimenti disciplinari inadeguati, per eccesso o difetto, ai comportamenti sanzionati. Dell'inoltro del reclamo alla controparte non v'é cenno, come pure di riserva tempestiva su presunti errori tecnici dell'A.. Considerato che, - anche ammesso che l'A. possa aver commesso degli errori di valutazione, il G.S. non può assumere provvedimenti in merito, soprattutto allorché i comportamenti siano stati accertati dal direttore di gara e assunte determinazioni dopo averli valutati nel loro contenuto tecnico o disciplinare; - il reclamo avrebbe dovuto essere preceduto da preannuncio oppure, se presentato nei termini previsti per il preannuncio corredato dei motivi, avrebbe dovuto essere comunicato alla controparte a pena d'inammissibilità. P.Q.M. il G.S. dichiara inammissibile il reclamo per motivi formali rilevati e in relazione alla non reclamabilità delle decisioni arbitrali, così come rappresentate. Addebita la tassa di reclamo non versata ed omologa il risultato acquisito in campo : Noventa - Treviso 1 – 1.

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