C.R. VENETO – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 56 del 10/01/2018 – Delibera – Gara del 9/12/2017 HELLAS VERONA F.C. S.P.A. – SSV BRIXEN OBI.

Gara del 9/12/2017 HELLAS VERONA F.C. S.P.A. - SSV BRIXEN OBI.

Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 47 del 13.12.2017, la Soc. SSV BRIXEN OBI ha formalizzato il preannunciato reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto, lamentando la inadeguatezza dell'impianto di illuminazione del campo (cod. 964) in cui è stato disputato l'incontro. Riferisce altresì che durante l'intervallo e a fine partita l'allenatore avrebbe effettuato riserva verbale al Direttore di gara. Nessuna osservazione è pervenuta dalla società Hellas Verona FC Spa. Premesso che nulla emerge dal R.A.; che la decisione in merito alla adeguatezza del terreno di giuoco spetta all'Arbitro e che il Giudice Sportivo può giudicare in merito solo in caso di risultanza dai documenti ufficiali (referto) o in caso di riserva scritta presentata prima della disputa della gara, o di riserva verbale rilasciata all'Arbitro dal CAPITANO DELLA SQUADRA alla presenza del capitano dell'altra squadra (art. 29 c. 5 e 6); visto altresì l'art. 33; il G.S. delibera di dichiarare inammissibile il reclamo e per l'effetto omologare il risultato come ottenuto sul campo HELLAS VERONA FC SPA - SSV BRIXEN OBI 2 - 2. Si incamera la tassa reclamo già versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it