C.R. VENETO – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 58 del 17/01/2018 – Delibera – gara del 6/ 1/2018 VIRTUS CORNEDO – CALCIO SCHIO
gara del 6/ 1/2018 VIRTUS CORNEDO - CALCIO SCHIO
A scioglimento della riserva assunta in C.U. n. 56 del 10.1.2018. Con reclamo tempestivamente e correttamente proposto, la società CALCIO SCHIO lamentava la irregolarità della gara, disputata il 6.1.2018 contro la società VIRTUS CORNEDO, deducendo la posizione irregolare del giocatore Zarantonello Alberto, che non avrebbe scontato la squalifica inflittagli con C.U. n. 51 del 20.12.2017, ultima partita del girone di andata. Il campionato é ripreso con la prima partita di ritorno, appunto il 6.1.2018. La verifica condotta sui documenti ufficiali evidenzia la fondatezza della doglianza. La reclamata non ha svolto controdeduzioni. P.Q.M. il G.S. delibera di: -non convalidare il risultato conseguito sul campo (Virtus Cornedo - Calcio Schio 4 a 2); -sanzionare la società Virtus Cornedo con la perdita della gara col punteggio Virtus Cornedo – C.Schio 0 a 3 e l'ammenda di euro 50,00; -sanzionare il dirigente SCARANO CARMINE MICHELE (Virtus Cornedo) con l'inibizione a tutto il 31 gennaio 2018; -sanzionare il giocatore ZARANTONELLO ALBERTO (Virtus Cornedo) con una aggiuntiva giornata di squalifica.