C.R. VENETO – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 66 del 14/02/2018 – Delibera – gara del 6/ 1/2018 FONTANIVESE S.GIORGIO ASD – PIAZZOLA CALCIO

gara del 6/ 1/2018 FONTANIVESE S.GIORGIO ASD - PIAZZOLA CALCIO

 La società Piazzola Calcio ha proposto reclamo avverso la regolarità della gara, disputata il 6.1.2018 contro la società Fontanivese S. Giorgio, lamentando la posizione irregolare del giocatore Simioni Riccardo, che non avrebbe scontato la squalifica, inflitta con C.U. n. 48 del 13.12.2017, di due giornate. La reclamata ha presentato controdeduzioni, sostenendo che la sanzione é stata espiata nelle competizioni del 13 dicembre (Fontanivese - Cartigliano) e del 16.12.(Fontanivese - Vigolimenese). -Visto il referto arbitrale relativo alla competizione del 9.12.2017, dal quale risulta che il comportamento é stato rilevato a fine partita all'interno dello spogliatoio, senza comunicazione alcuna da parte dell'A. all'interessato; -rilevato che la sanzione della squalifica per due giornate é stata comminata al giocatore col C.U. n. 48 del 13.12.2017 ad ore 16,45 e che la partita Fontanivese - Cartigliano ha avuto inizio alle ore 18,00, quindi dopo la pubblicazione del Comunicato; -visto l'art. 22 comma 2, per il quale le sanzioni devono essere scontate dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del C.U. che le contiene, ad eccezione di quelle di cui al comma 11, non rientranti nell'ipotesi in esame; -visto l'art. 22 comma 11, per il quale i provvedimenti si ritengono conosciuti con presunzione assoluta dalla data di comunicazione del relativo C.U.; -ritenuto che il differimento al giorno successivo a quello della comunicazione costituisca termine dilatorio in favore della società sanzionata, alla quale é riconosciuto un termine congruo per potervisi adeguare, come appare relativamente alla sanzione prevista per la squalifica del campo, prevista dal comma 1 art. 22 CGS; -preso atto della documentazione ufficiale, dalla quale risulta che il giocatore non é stato impiegato nelle competizioni del 13 e 16 dicembre; -ritenuto che l'assenza debba essere considerata efficace espiazione delle sanzioni inflitte come pubblicate con C.U. n. 48 del 13.12.2017, conosciuto in via presuntiva dalla società Fontanivese, messa in grado, così, di dare immediata esecuzione al provvedimento; tanto premesso il G.S. delibera di: -convalidare il risultato conseguito sul campo Fontanivese San Giorgio-Piazzola Calcio 1 a 1; respingere il reclamo con addebito della tassa di sentenza non versata.

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