C.R. VENETO – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 68 del 21/02/2018 – Delibera – gara del 4/ 2/2018 SUMMANIA – VIRTUS

gara del 4/ 2/2018 SUMMANIA - VIRTUS

La società Summania ha proposto reclamo avverso la regolarità della gara, disputata il 4.2.2018 contro la società Virtus, preceduto da preannuncio. Lamenta l'irregolarità della gara perché é sceso in campo con la maglia n. 8 il calciatore Michele Piva, in sostituzione di Filippo Barion, indicato in lista col n. 8, mentre il primo portava, in lista, il n. 15. Ha presentato controdeduzioni la società Virtus.

Il fatto : durante il riscaldamento, dopo la formazione delle liste, la reclamata comunicava all'A. che sarebbe sceso in campo, al posto di Filippo Barion, infortunatosi durante il riscaldamento, Michele Piva, dandone comunicazione al direttore di gara. Un tanto é confermato nel referto ed é pacifico tra le società in competizione. Solo che la società Summania non avrebbe notiziato l'A. anche del cambiamento del numero di maglia. La reclamante non indica le ragioni, per le quali ritiene che il calciatore Piva fosse in posizione irregolare, limitandosi ad affermare che, se l'A. non si fosse avveduto del cambiamento, sarebbe stato ammonito altro giocatore in luogo di Piva (cioé Barion). Rilevato che la reclamante non evidenzia le ragioni, per le quali la situazione abbia inciso negativamente sullo svolgimento della competizione e quale suo interesse sia stato leso; dato atto che la sostituzione dei giocatori era stata preannunciata al direttore di gara e che il fatto, attesa la numerazione tradizionale e progressiva dei titolari e delle riserve rendeva "normale" il cambiamento di maglia prima dell'ingresso in campo; dato atto che la reclamante non deduce che il cambiamento di numero abbia inciso negativamente, per lei, sul risultato finale della competizione, di tal che non emerge un interesse concreto al reclamo; ritenuto che il tentativo di modificare il risultato delle competizioni in forza di argomentazioni prive di effettivo valore ai fini della determinazione del risultato conseguito sul campo contraddice ai principi di lealtà, correttezza, e probità, soprattutto nell'ambito del settore giovanile, nel quale i valori della lealtà sportiva dovrebbero essere dominanti su ogni altro valore formativo; tanto premesso il G.S., a scioglimento della riserva assunta in C.U. n.64 del 7.2.2018, delibera di : -respingere il reclamo proposto dalla Società Summania con l’addebito della relativa tassa; -convalidare il risultato conseguito sul campo Summania - Virtus 2 - 3; -sanzionare la società U.S.D. Summania con l'ammenda di euro 40,00.

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