C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 104 del 27/06/2018 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 369 stagione 2017/2018 nei confronti dei seguenti soggetti :

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 369 stagione 2017/2018 nei confronti dei seguenti soggetti : Sig. NARDIN Tiziano Presidente A.C.D. Treviso (all’epoca dei fatti) Sig. CARIFI Gaetano Giocatore A.C.D. Treviso (all’epoca dei fatti) La Società A.C.D. Treviso La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 3/4/2018 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale per i seguenti motivi : il Sig. NARDIN Tiziano – già Presidente e legale rappresentante dell’A.C.D. Treviso all’epoca dei fatti “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità) e art. 10, comma 2 del C.G.S. (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), anche in relazione all’art. 7, comma 1 dello Statuto Federale (svolgimento dell’attività societaria avvalendosi di calciatori tesserati della FIGC) e art. 39 N.O.I.F. (tesseramento dei calciatori), nonché art. 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F. (tutela medico-sportiva) per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore CARIFI Gaetano e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, consentendo l’utilizzo nel corso di tre gare del Campionato di Eccellenza della stagione 2016/17”. Il Sig. CARIFI Gaetano (Nato il 20.11.1993 Matricola 4205484) all’epoca dei fatti non regolarmente tesserato, ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5 del C.G.S. per rispondere delle violazioni : A) di cui all’art. 1 bis. Comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità) e per aver autorizzato, per sua stessa ammissione al Collaboratore della >Procura Federale F.I.G.C. l’ex agente F.I.F.A. Blanditi Silvano ad apporre in sua vece nel modulo n. 0L 6094405 concernente la sua richiesta di tesseramento con la Società ACD Treviso datata 11.2.2017, inviandogli a mezzo whats app una fotografia della sua firma; B) di cui all’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. F.I.G.C. (principi di lealtà, correttezza e probità) e art. 10, comma 2 del C.G.S. (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), art. 46, comma 6 del C.G.S. (norme procedurali) , art. 43, comma 1 delle NOIF (tutela medico sportiva) per aver egli disputato nelle fila dell’A.C.D. Treviso senza averne titolo, n. 3 gare del Campionato di Eccellenza nella stagione sportiva 2016/17, perché non regolarmente tesserato con detta Società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa. La Società A.C.D. Treviso “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva (ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S.) dell’operato del proprio Presidente e del calciatore Innanzi citato e dell’ex agente FIFA che operava nell’ambito della Società ma che non appare nell’organico dei Dirigenti.” Il dibattimento del procedimento, già in programma il 2/5/2018, su richiesta delle parti deferite presenti, è stato rinviato alla riunione odierna.

All’udienza del 26/6/2018 sono risultati presenti : La Società A.C.D. Treviso rappresentata dal Sig. Settimo Matteo come da delega depositata in atti; il Sig. CARIFI Gaetano Giocatore A.C.D. Treviso (all’epoca dei fatti). La Procura Federale della F.I.G.C. è stata rappresentata dal dott. Salvatore SCIUTO Il Tribunale ha preventivamente separato il procedimento relativo alla parte che non si é presentata Sig. Nardin Tiziano e data lettura dell’atto di deferimento, il Presidente ha chiesto alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. Delle parti presenti soltanto il Sig. Settimo, rappresentante della Società A.C.D. Treviso, ha dichiarato di essere disponibile a considerare la prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 23 CGS. Il Rappresentante della Procura ed il Rappresentante dell’A.C.D. Treviso hanno concordato le sanzioni disciplinari nella seguente misura : a carico della Società A.C.D. Treviso : a) n. 2 punti penalizzazione da applicare alla classifica del Campionato di Promozione 2017/18 b) ammenda di € 400,00 in luogo di € 600,00.- Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S., l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. - Cod.IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, comma 2 del C.G.S., ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 C.G.S., preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne dichiara l’efficacia. ----------------- Il Tribunale ha disposto la prosecuzione del procedimento nei confronti del Sig. Nardin Tiziano ed ha invitato il Procuratore a illustrare le motivazioni a supporto e a formulare le proprie conclusioni. Il Dott. Sciuto dopo aver illustrato le ragioni del deferimento ha chiesto l’applicazione della seguente sanzione: a carico del Sig. Nardin Tiziano Presidente A.C.D. Treviso (all’epoca dei fatti) inibizione di 8 mesi a decorrere dal tesseramento valido presso Società della F.I.G.C. Il Tribunale Federale Territoriale - per quanto riguarda la posizione del Sig. Nardin Tiziano visti gli atti di accusa, - sentito il rappresentante della Procura, - valutata la sanzione proposta dalla Procura della F.I.G.C. e ritenutala congrua delibera l’adozione del provvedimento disciplinare sopra indicato c.s. : a carico del Sig. Nardin Tiziano : inibizione per mesi otto a decorrere dal tesseramento valido presso Società della F.I.G.C. Per quanto riguarda la posizione del giocatore Carifi Gaetano Il Tribunale Federale Territoriale visti gli atti di accusa, sentito il rappresentante della Procura, sentito il calciatore che con riferimento al primo capo di incolpazione ha negato sia di aver autorizzato l’ex agente FIFA Blanditi Silvano ad apporre in sua vece la sua firma nel modulo di tesseramento numero 0l6094405 con l’ACD Treviso, sia di aver inviato al predetto a mezzo whats app una fotografia della sua firma, mentre con riferimento al secondo capo di incolpazione ha dichiarato di non aver compreso di aver partecipato a gare del campionato ufficiale di Eccellenza della stagione 2016/17 con l’A.C.D. Treviso Calcio, confermando peraltro di non essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva; esaminata la documentazione oggi prodotta dal medesimo e non gli allegati evidenziato che : - il Sig. Blanditi ha confermato di aver ottenuto autorizzazione telefonica a sottoscrivere il tesseramento da parte dello stesso Carifi Gaetano; - nella dichiarazione resa a suo tempo all’inquirente della Procura Dr. Augusto Renda il Sig. Carifi afferma di aver avuto rapporti sia con il Sig. Biasin che con il Sig. Blanditi conoscendo la loro posizione di procuratori agenti per conto dell’A.C.D. Treviso sia prima della partecipazione alle gare del Campionato di Eccellenza che successivamente, lamentando con questi ultimi di non aver ancora percepito il rimborso spese verbalmente pattuito con gli stessi di € 700,00 per il periodo di circa un mese trascorso a Treviso; --le gare alle quali ha partecipato il Carifi si tenevano di domenica pomeriggio come da calendario del Campionato di Eccellenza, erano pubblicizzate nella stampa locale sia prima che dopo lo svolgimento delle stesse, erano dirette da ufficiali di gara, coadiuvati da assistenti arbitrali ufficiali, contro squadre partecipanti al Campionato predetto di cui una (Giorgione) costituiva un derby che certamente avrà richiamato le opposte tifoserie in gran numero; - appare inoltre poco credibile la circostanza riferita dal Carifi di aver smarrito la sua carta di identità venerdì 10/2/2017 negli spogliatoi del campo di allenamento dell’ACD Treviso e di averne scoperto la perdita solo circa un mese dopo senza aver, nel frattempo, sporto denuncia di smarrimento e nonostante la sua identificazione nelle tre gare a cui ha partecipato sia avvenuta con la sua carta di identità in possesso, evidentemente, della Società. Tutto ciò premesso, ritenute inattendibili le tesi difensive rese dal CARIFI e invece coerente e logica la ricostruzione dei fatti così come esposta dalla Procura Federale; ritenute quindi sussistenti tutte le violazioni del C.G.S. oggetto del deferimento ed altresì ritenuta congrua la sanzione proposta dalla Procura Federale, stante la gravità dei comportamenti posti in essere P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale delibera di comminare a carico del giocatore CARIFI Gaetano la squalifica per mesi otto. Manda informativa del presente provvedimento al Comitato Regionale Campano F.I.G.C. ed alla Società Mariglianese per la quale è ora tesserato.

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