C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 13/09/2017 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 931 stagione 2016/2017 nei confronti dei seguenti soggetti :
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 931 stagione 2016/2017 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. SOFFIATO Guerrino Presidente ASD Città di Venezia del Sig. MARCOLIN Piergiorgio Giocatore ASD Città di Venezia del Sig. ROSSI Maurizio Dirigente ASD Città di Venezia del Sig. SECCHIERI Claudio Dirigente ASD Città di Venezia della Società ASD Città di Venezia La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 28/6/2017 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : Il Sig. SOFFIATO Guerrino – Presidente A.S.D. Città di Venezia “per rispondere della violazione dell'art. dell'art.1 bis,c.1 (principi di lealtà, correttezza e probità), del C.G.S. anche in relazione all'art. 10,comma 2 del C.G.S. FIGC (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni e controlli societari) anche in relazione agli artt. 7,comma 1 dello Statuto Federale (svolgimento dell’attività societaria avvalendosi di giocatori tesserati dalla F.I.G.C.); 39 delle NOIF (il tesseramento dei calciatori) e 43,commi 1 e 6 delle NOIF (tutela medico-sportiva) per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore MARCOLIN Piergiorgio e far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, consentendo l’utilizzo dello stesso nel corso di n. 3 gare del Campionato Juniores Provinciale di Venezia – Stagione 2016/17 (indicate nell’atto di deferimento della Procura)”; Il Sig. ROSSI Maurizio - Dirigente Accompagnatore A.S.D. Città di Venezia “per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), del Codice di Giustizia Sportiva , anche in relazione agli artt. 43, comma 1, delle NOIF (tutela medico-sportiva) e 61, commi 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari della gara), per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n. 2 gare del Campionato Juniores Provinciale di Venezia 2016/17 in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore MARCOLIN Piergiorgio sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle suddette gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;
Il Sig. SECCHIERI Claudio - Dirigente Accompagnatore A.S.D. Città di Venezia “per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), del Codice di Giustizia Sportiva , anche in relazione agli artt. 43, comma 1 delle NOIF (tutela medico-sportiva) e 61, commi 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari della gara), per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n. 1 gara del Campionato Juniores Provinciale di Venezia 2016/17 in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore MARCOLIN Piergiorgio sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla suddetta gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; il Sig. MARCOLIN Piergiorgio (nato il 12/10/1998 – Matricola 2183999) “all’epoca dei fatti non ancora tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità), 10,comma 2 del C.G.S. (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), art. 46,comma 6 del C.G.S. (norme procedurali) e art.43, comma 1 delle NOIF (tutela medico-sportiva) per aver egli disputato n. 3 gare del Campionato Juniores Provinciale di Venezia – Stagione 2016/17 (indicate nell’atto di deferimento della Procura) nelle fila della Società Città di Venezia, senza averne titolo perché non tesserato con detta Società ma con la Società Porto Tolle 2010 (Matricola 932.332) e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”; la Società ASD Città di Venezia “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S. FIGC, dell’operato del proprio Presidente del calciatore innanzi citato e dei Dirigenti accompagnatori”. AI dibattimento del 12/9/2017 sono risultati presenti: il Sig. SOFFIATO Guerrino Presidente ASD Città di Venezia, rappresentato dal Sig. Quarta Davide (Segretario) come da delega depositata in atti il Sig. MARCOLIN Piergiorgio Giocatore ASD Città di Venezia il Sig. ROSSI Maurizio già Dirigente ASD Città di Venezia il Sig. SECCHIERI Claudio già Dirigente ASD Città di Venezia la Società ASD Città di Venezia, rappresentata dal Sig. Quarta Davide (Segretario) come da delega in atti In rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C é risultato presente : il Dott. Salvatore SCIUTO Il Dott. Sciuto ha, preliminarmente, depennato dall’atto di deferimento l’imputazione dell’infrazione al disposto di cui all’art. 43, comma 1 delle NOIF (tutela medico sportiva) avendo la Società deferita fornito il certificato medico di idoneità fisica relativo al calciatore Marcolin Piergiorgio; ha poi esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo; Le parti deferite rappresentate assieme al Rappresentante della Procura hanno concordato i seguenti provvedimenti disciplinari in applicazione dell’art. 23 del C.G.S. :
a carico del Sig. SOFFIATO Guerrino Presidente ASD Città di Venezia : inibizione di giorni 50 in luogo di 75 gg. a carico del Sig. ROSSI Maurizio già Dirigente ASD Città di Venezia : inibizione di giorni 25 in luogo di 35 gg. a decorrere dal suo tesseramento presso Società federate. a carico del Sig. SECCHIERI Claudio già Dirigente ASD Città di Venezia, inibizione di 14 giorni in luogo di 20 gg. a carico della Società : 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Provinciale Juniores al momento dell’eventuale iscrizione a tale manifestazione ammenda di € 300 in luogo di € 400. Quanto alla posizione del Sig. Marcolin Piergiorgio, oggi non presente al dibattimento, già Calciatore Città di Venezia : una giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza. Il Tribunale Federale Territoriale - visti gli atti di accusa - sentito il rappresentante della Procura - sentite le parti deferite oggi presenti - preso atto che tra le parti deferite presenti e il Rappresentante della Procura Federale sono stati concordati i provvedimenti disciplinari come da documenti in atti, in applicazione dell’art. 23 del C.G.S. - visto l’art. 23 del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo - valutate le sanzioni proposte dalla Procura della F.I.G.C. e ritenute congrue le stesse P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari a carico del Sig. SOFFIATO Guerrino Presidente ASD Città di Venezia : inibizione di giorni 50 in luogo di 75 gg. a carico del Sig. ROSSI Maurizio già Dirigente ASD Città di Venezia : inibizione di giorni 25 in luogo di 35 gg. a decorrere dal suo tesseramento presso Società federate; a carico del Sig. SECCHIERI Claudio già Dirigente ASD Città di Venezia : inibizione di 14 giorni in luogo di 20 gg., e poiché da un controllo non è risultato in data odierna tesserato, il provvedimento avrà decorrenza dal suo valido tesseramento presso Società federate; a carico della Società : 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Provinciale Juniores al momento dell’eventuale iscrizione a tale manifestazione ammenda di € 300 in luogo di € 400. il Tribunale Federale Territoriale inoltre constatato che il Sig. Marcolin Piergiorgio, Calciatore tuttora tesserato ASD Città di Venezia, non si è presentato all’udienza, ritenuto congruo il provvedimento proposto dalla Procura Federale nei suoi confronti P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale
dispone l’adozione del seguente provvedimento disciplinare a carico del calciatore Marcolin Pirgiorgio : una giornata di squalifica a scontarsi nel campionato di competenza. Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S., l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. - Cod.IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata.