C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 20/09/2017 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 804 stagione 2016/2017 nei confronti dei seguenti soggetti :
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 804 stagione 2016/2017 nei confronti dei seguenti soggetti : dei Dirigenti: Sig. Dimitri CANAZZA - Presidente U.S.D. SolesinMonselice 1999 Sig. Gianluca BIZZARO - Dirigente U.S.D. SolesinoMonselice 1999 del calciatore: Sig. GHAZLANI Marouane, già calciatore USD Solesinomonselice, ora svincolato della Società: U.S.D. SolesinoMonselice 1999 La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 1/6/2017 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale :
il Sig. CANAZZA Dimitri – Presidente “per rispondere della violazione dell’art. dell’art. 1 bis, c. 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), del C.G.S. anche in relazione all’art. 10,comma 2 del C.G.S. FIGC (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni e controlli societari) anche in relazione agli artI. 7,comma 1 dello Statuto Federale (svolgimento dell’attività societaria avvalendosi di giocatori tessera ti dalla F.I.G. C); 39 delle NOIF (il tesseramento dei calciatori) e 43,comma 1 delle NOIF (tutela medico-sportiva) per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore GHAZLANI Marouane e far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, consentendo l’utilizzo dello stesso nel corso di n. 1 gara del Campionato Juniores Regionale di Calcio a 5- Stagione 2016/17 (indicata nell’atto di deferimento della Procura); Il Sig. BIZZARO Gianluca - Dirigente Accompagnatore U.S.D. Solesino Monselice 1999 ''per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artI. 43, commi 1 e 6, delle NOIF (tutela medico-sportiva) e 61, commi 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari della gara), per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n. 1 gara del Campionato Juniores Regionale di Calcio a 5 2016/17 in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore GHAZLANI Marouane sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al direttore di gara e consentendo cosi che lo stesso partecipasse alla suddetta gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa"; il calciatore GHAZLANI Marouane (nato il 14.1 0.2000 - Matricola 6853354) "all'epoca dei fatti non ancora tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità), art. 10,comma 2 del C.G.S.. (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari) e 46, comma 6 (norme procedurali) e art. 43, comma 1 delle NOIF (tutela medico-sportiva) per aver egli disputato n. 1 gara del Campionato Juniores Regionale di Calcio a 5 - Stagione 2016/17 (indicata nell'atto di deferimento della Procura) nelle fila della Società Solesino Monselice, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa"; La Società USD Solesino Monselice 1999 "per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS, dell'operato del proprio Presidente, del calciatore innanzi citato e del Dirigente accompagnatore". Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 19/9/2017. AI dibattimento del 19/9/2017 é risultato presente Il Rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. Dott. Salvatore SCIUTO. Tutte le parti deferite non sono comparse all’udienza relativa al dibattimento. ma hanno inoltrato una memoria difensiva ed il certificato medico di idoneità fisica del giocatore Ghazlani Marouane. Il Dott. Sciuto, preliminarmente, ha depennato dall’atto di deferimento l’imputazione dell’infrazione al disposto di cui all’art. 43, comma 1 delle NOIF (tutela medico sportiva) avendo la Società deferita fornito il certificato medico di idoneità fisica relativo al calciatore GHAZLANI Marouane; ha poi esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo, ha concluso il suo intervento, esponendo i seguenti provvedimenti disciplinari proposti dalla Procura della F.I.G.C. nei confronti dei soggetti deferiti : a carico del Sig. Dimitri CANAZZA, Presidente USD SolesinoMonselice 1999 : inibizione di 20 giorni; a carico del Sig. Gianluca BIZZARO, Dirigente USD Solesino Monselice 1999 : inibizione di 14 giorni; a carico del Sig. GHAZLANI Marouane, già calciatore USD Solesino : sanzione della ammonizione; a carico dell’USD SolesinoMonselice -1 punto di penalizzazione da applicarsi alla classifica del Campionato Under 21 di Calcio a 5 2017/18 (manifestazione equiparata al Campionato Juniores) -ammenda di € 150,00.- Il Tribunale Federale Territoriale - visti gli atti di accusa - sentito il rappresentante della Procura - valutate le sanzioni proposte dalla Procura della F.I.G.C. - ritenuti congrui i provvedimenti sopra citati dispone l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari: a carico del Sig. Dimitri CANAZZA, Presidente USD SolesinoMonselice 1999 : inibizione di 20 giorni; a carico del Sig. Gianluca BIZZARO, Dirigente USD Solesino Monselice 1999 : inibizione di 14 giorni; a carico del Sig. GHAZLANI Marouane, già calciatore USD Solesino : sanzione della ammonizione; a carico dell’USD SolesinoMonselice -1 punto di penalizzazione da applicarsi alla classifica del Campionato Under 21 di Calcio a 5 2017/18 (manifestazione equiparata al Campionato Juniores) -ammenda di € 150,00.-