C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 20/09/2017 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 613 stagione 2016/2017 nei confronti dei seguenti soggetti :
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 613 stagione 2016/2017 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. Roberto MOROSO Presidente ASD UP Comunale Tavagnacco della Sig.a Ambra TOME’ Dirigente Accompagnat. ASD UP Comunale Tavagnacco ASD UP Comunale Tavagnacco della Sig.a Carla COMUZZO Dirigente Accompagnat. ASD UP Comunale Tavagnacco ASD UP Comunale Tavagnacco del Sig.a Mavì GRESSANI Calciatrice ASD UP Comunale Tavagnacco della Società : A.S.D. UP Comunale Tavagnacco La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 19/7/2017 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. Roberto MOROSO, Presidente della società ASD UP Comunale Tavagnacco “per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma2, del C.G.S.; 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento della calciatrice Gressani Mavì e a far sottoporre la stessa agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarla di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo della stessa nel corso di n. 2 gare del Campionato Calcio Femminile Primavera e n. 2 gare di Coppa Veneto Primavera Femminile durante la stagione sportiva 2016/17 (indicate nell’atto di deferimento della Procura Federale)”;
la calciatrice GRESSANI MAVI’ (nata il 1°.03.1998) “per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e art. 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per aver la stessa disputato n. 2 gare del Campionato Calcio Femminile Primavera e n. 2 gare di Coppa Veneto Primavera Femminile durante la stagione sportiva 2016/17 (indicate nell’atto di deferimento della Procura Federale) nelle fila della Società ASD UP Comunale Tavagnacco, in quanto non tesserata e senza essere stata sottoposta agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e, infine, non dotata di specifica copertura assicurativa”; la Sig.ra TOME' AMBRA, Dirigente Accompag. Ufficiale Società ASD UP Comunale Tavagnacco “per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver la suddetta svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra in occasione delle n. 2 gare del Campionato Calcio Femminile Primavera e n. 1 gara di Coppa Veneto Primavera Femminile durante la stagione sportiva 2016/17 (indicate nell’atto di deferimento della Procura Federale) in cui è stata impiegata in posizione irregolare, in quanto non tesserata, la calciatrice GRESSANI MAV’I, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento della calciatrice stessa consegnate al Direttore di Gara e consentendo così alla medesima la partecipazione alle gare sia senza gli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva, sia senza specifica copertura assicurativa”; la Sig.ra COMUZZO CARLA, Dirigente Accomp. Ufficiale Società ASD UP Comunale Tavagnacco, “per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver la suddetta svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra in occasione di una gara di Coppa Veneto Primavera Femminile 2016/17 (indicata nell’atto di deferimento della Procura Federale), in cui è stata impiegata in posizione irregolare, in quanto non tesserata, la calciatrice GRESSANI MAVI’ sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento della calciatrice stessa consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che la medesima partecipasse alla gara - a prescindere dall'effettivo schieramento in campo - sia senza gli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva, sia senza specifica copertura assicurativa”; 5) la società ASO UP COMUNALE TAVAGNACCO “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dai Signori Roberto Moroso (Presidente), Gressani Mavi (calciatrice), Ambra Tomè e Carla Comuzzo (Dirigenti Accompagnatori Ufficiali della Società) alla quale appartenevano al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, C.G.S.” AI dibattimento del 19/9/2017 sono risultati presenti: il Sig. Roberto MOROSO Presidente ASD UP Comunale Tavagnacco, la Sig.a Ambra TOME’ Dirigente Accomp. ASD UP Comunale Tavagnacco, rappresentata per delega in atti la Sig.a Carla COMUZZO Dirigente Accomp. ASD UP Comunale Tavagnacco, rappresentata per delega in atti la Sig.a Mavì GRESSANI Calciatrice ASD UP Comunale Tavagnacco, tesserata i17/18 n prestito alla Soc. Udinese Calcio Femminile, rappresentata per delega in atti la Società : A.S.D. UP Comunale Tavagnacco tutti rappresentati dal Sig. Roberto MOROSO (Presidente ASD UP Comunale Tavagnacco il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C
Il Dott. Sciuto ha, preliminarmente, depennato dall’atto di deferimento l’imputazione dell’infrazione al disposto di cui all’art. 43, comma 1 delle NOIF (tutela medico sportiva) avendo fornito la Società UP Comunale Tavagnacco il certificato medico di idoneità fisica relativo alla calciatrice Mavì GRESSANI; ha poi esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo, Le parti deferite presenti, assieme al Rappresentante della Procura hanno concordato i seguenti provvedimenti disciplinari in applicazione dell’art. 23 del C.G.S. : a carico del Sig. Roberto MOROSO Presidente UP Comunale Tavagnacco : inibizione di 30 giorni in luogo di 45 gg. a carico della Sig.a Ambra TOME’ Dirigente Acc. UP Comunale Tavagnacco:inibizione di 20 giorni in luogo di 30 gg. a carico della Sig.a Carla COMUZZO Dirigente Acc. UP Comunale Tavagnacco:inibizione di 14 giorni in luogo di 20 gg. a carico della Sig.a Mavi GRESSANI Calciatrice UP Comunale Tavagnacco, in prestito 2017/18 all’Udinenecalcio Femminile : una giornata di squalifica da scontarsi nel campionato 2017/18 di competenza; a carico dell’ASD UP Com.Tavagnacco 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Primavera Femm. 2017/18 1 punto di penalizzazione da scontarsi nella Coppa Primavera Femm. 2017/18 Ammenda di € 300,00 in luogo di € 450,00.- Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23 del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo, valutate le sanzioni concordate tra le parti deferite e la Procura Federale e ritenute congrue le medesime P.Q.M. conferma l’adozione dei provvedimenti disciplinari sopra citati. Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S., l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. - Cod.IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Dott. Sciuto ha, preliminarmente, depennato dall’atto di deferimento l’imputazione dell’infrazione al disposto di cui all’art. 43, comma 1 delle NOIF (tutela medico sportiva) avendo fornito la Società UP Comunale Tavagnacco il certificato medico di idoneità fisica relativo alla calciatrice Mavì GRESSANI; ha poi esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo, Le parti deferite presenti, assieme al Rappresentante della Procura hanno concordato i seguenti provvedimenti disciplinari in applicazione dell’art. 23 del C.G.S. : a carico del Sig. Roberto MOROSO Presidente UP Comunale Tavagnacco : inibizione di 30 giorni in luogo di 45 gg. a carico della Sig.a Ambra TOME’ Dirigente Acc. UP Comunale Tavagnacco:inibizione di 20 giorni in luogo di 30 gg. a carico della Sig.a Carla COMUZZO Dirigente Acc. UP Comunale Tavagnacco:inibizione di 14 giorni in luogo di 20 gg. a carico della Sig.a Mavi GRESSANI Calciatrice UP Comunale Tavagnacco, in prestito 2017/18 all’Udinenecalcio Femminile : una giornata di squalifica da scontarsi nel campionato 2017/18 di competenza; a carico dell’ASD UP Com.Tavagnacco 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Primavera Femm. 2017/18 1 punto di penalizzazione da scontarsi nella Coppa Primavera Femm. 2017/18 Ammenda di € 300,00 in luogo di € 450,00.- Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23 del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo, valutate le sanzioni concordate tra le parti deferite e la Procura Federale e ritenute congrue le medesime P.Q.M. conferma l’adozione dei provvedimenti disciplinari sopra citati. Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S., l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. - Cod.IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata.