C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 27/09/2017 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1048 stagione 2016/2017 nei confronti dei seguenti soggetti :
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1048 stagione 2016/2017 nei confronti dei seguenti soggetti : dei Dirigenti: Sig. SACCHETTO Gianni già Presidente A.S.D. Villanovese, ora Consigliere Sig. BRAGGION Rodolfo Dirigente A.S.D. Villanovese del calciatore: Sig. DURRA Alberto già calciatore Villanovese, ora Trans-Lusia C5 della Società: A.S.D. Villanovese La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 24/7/2017 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : Il Sig. SACCHETTO Gianni – Presidente A.S.D. Villanovese (all’epoca dei fatti “per rispondere della violazione dell'art. dell'art.1 bis,c.1 (principi di lealtà, correttezza e probità), anche in relazione all'art. 10,comma 2 del C.G.S. FIGC (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni e controlli societari); dell’art. 39 delle NOIF (il tesseramento dei calciatori) e 43,commi 1 e 6 delle NOIF (tutela medico-sportiva) per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore DURRA Alberto e far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, consentendo e comunque non impedito l’utilizzo dello stesso nel corso di n. 10 gare del Campionato Juniores Provinciale di Rovigo nel corso della Stagione 2016/17 (indicate nell’atto di deferimento della Procura)”;
Il Sig. Braggion Rodolfo - Dirigente Accompagnatore A.S.D. Villanovese “per rispondere della violazione dell'art. 1 bis,comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 39 e 43, comma 1 delle NOIF per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n. 10 gare del Campionato Juniores Provinciale di Rovigo 2016/17 in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Durra Alberto sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla suddetta gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”; il Sig. Durra Alberto Calciatore A.S.D. Villanovese dal 15/12/2016 “all’epoca dei fatti non ancora tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1 bis, e art. 10 comma 2 del C.G.S., e art. 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF per aver egli disputato n. 10 gare del Campionato Juniores Provinciale – Stagione 2016/17 (indicate nell’atto di deferimento della Procura) nelle fila della Società Polesine Villanovese, senza averne titolo perché non tesserato con detta Società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”; La Società ASD Villanovese “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi1 e 2 CGS, per quanto contestato per effetto delle violazioni ascritte dell’operato del proprio Presidente e e del Dirigente accompagnatore Braggion Rodolfo”. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 26/9/2017. AI dibattimento del 26/9/2017 sono risultati presenti : i Dirigenti: Sig. SACCHETTO Gianni – Già Presidente A.S.D. Villanovese, ora Consigliere Sig. BRAGGION Rodolfo - Dirigente A.S.D. Villanovese, presente come da delega in atti il calciatore: Sig. DURRA Alberto, già calciatore Villanovese, ora Trans-Lusia C5 la Società: A.S.D. Villanovese, rappresentata dal Sig. Sacchetto Gianni come da delega in atti Il Rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. Dott. Salvatore SCIUTO. Il Dott. Sciuto, preliminarmente, ha depennato dall’atto di deferimento l’imputazione dell’infrazione al disposto di cui all’art. 43, comma 1 delle NOIF (tutela medico sportiva) avendo la Società deferita fornito il certificato medico di idoneità fisica relativo al calciatore DURRA Alberto; ha poi esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo, Le parti deferite presenti, assieme al Rappresentante della Procura hanno concordato i seguenti provvedimenti disciplinari in applicazione dell’art. 23 del C.G.S. : a carico del Sig. SACCHETTO Gianni, già Presidente ASD Villanovese, ora Consigliere : inibizione di 40 giorni in luogo di 60 gg.; a carico del Sig. BRAGGION Rodolfo, Dirigente A.S.D. Villanovese : inibizione di 30 giorni in luogo di 40 gg.; a carico del calciatore Sig. DURRA Alberto, già calciatore Villanovese, ora Trans-Lusia C5 : ammonizione in luogo dell’ammonizione con diffida;
a carico della Società A.S.D. Villanovese : 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Juniores Provinciale di Rovigo 2017/2018, in luogo di 1 punto di penalizzazione + ammonizione; ammenda di € 200 in luogo di 300 €. Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S., l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. - Cod.IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23 del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo, valutate le sanzioni concordate tra le parti deferite e la Procura Federale e ritenute congrue le medesime P.Q.M. conferma l’adozione dei provvedimenti disciplinari sopra citati.