C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 27/09/2017 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 919 stagione 2016/2017 nei confronti dei seguenti soggetti :

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 919 stagione 2016/2017 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. BROMBAL Marzio Presidente Calcio Montebelluna S.r.l. del Sig. DAN Stefano Calciatore Calcio Montebelluna S.r.l. del Sig. FRANZA Pietro Dirigente accompagnatore Calcio Montebelluna S.r.l. della Società Calcio Montebelluna S.r.l. La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 10/8/2017 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. DAN Stefano - Calciatore Calcio Montebelluna “per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità), in relazione all’art. 19, comma 11.3 e art. 22 comma 6 del C.G.S., nonché alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo della L,N.D. di cui al Comunicato Ufficiale n. 228 dell’11.02.2016 con le quali la L,N.D. disciplinava la partecipazione al Trofeo delle Regioni ed in particolare il terzo paragrafo dell’articolo 10 in materia di disciplina sportiva, perché, malgrado fosse squalificato, ha partecipato nelle file della Società Montebelluna in n. 2 gare del Campionato Allievi Regionale Elite 2016/17”. Il Sig. BROMBAL Marzio - Presidente Calcio Montebelluna “per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), del Codice di Giustizia Sportiva , anche in relazione agli artt. 19, comma 11.3 e art. 22,comma 6 del C.G.S., nonché alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo della L.N.D. di cui al C.U. n. 228 dell’11.02.2016 con le quali la L.N.D. disciplinava la partecipazione al Trofeo delle Regioni ed in particolare il terzo paragrafo dell’art. 10 in materia di disciplina sportiva, per aver consentito l’utilizzo del calciatore Dan Stefano in n. 2 gare del Campionato Allievi Regionale Elite 2016/17 a favore della Società Calcio Montebelluna, malgrado fosse squalificato”.

Il Sig. FRANZA Pietro - Dirigente Accompagnatore Calcio Montebelluna “per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), del Codice di Giustizia Sportiva , anche in relazione agli artt. 19, comma 11.3 e art. 22,comma 6 del C.G.S., nonché alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo della L.N.D. di cui al C.U. n. 228 dell’11.02.2016 con le quali la L.N.D. disciplinava la partecipazione al Trofeo delle Regioni ed in particolare il terzo paragrafo dell’art. 10 in materia di disciplina sportiva, perché ha sottoscritto le distinte di n. 2 gare del Campionato Allievi Regionale Elite 2016/17 attestando la regolarità della posizione del giocatore Dan Stefano, malgrado fosse squalificato. La Società Calcio Montebelluna “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS, dell’operato del proprio Presidente del calciatore innanzi citato e del Dirigente accompagnatore”. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 26/9/2017. AI dibattimento del 26/9/2017 sono risultati presenti : il Sig. BROMBAL Marzio Presidente Calcio Montebelluna S.r.l. il Sig. DAN Stefano Calciatore Calcio Montebelluna S.r.l. il Sig. FRANZA Pietro Dirigente accompagnatore Calcio Montebelluna S.r.l. la Società Calcio Montebelluna S.r.l. tutti rappresentati per delega in atti e assistiti dall’Avv. Fabio GIOTTI del Foro di Siena il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale F.I.G.C. Il Dott. Sciuto ha esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo, sentiti i soggetti deferiti rappresentati; le parti deferite comparse, assieme al Rappresentante della Procura hanno concordato i seguenti provvedimenti disciplinari in applicazione dell’art. 23 del C.G.S., all’infuori della posizione del Sig. Brombal Marzio – Presidente della Società Calcio Montebelluna per il quale l’Avv. Fabio Giotti chiede di non avvalersi del disposto dell’art. 23 C.G.S. : a carico del il Sig. DAN Stefano Calciatore Calcio Montebelluna S.r.l. : ammonizione in luogo della sanzione dell’ammonizione con diffida a carico del il Sig. FRANZA Pietro Dirigente accompagnatore Calcio Montebelluna S.r.l. : inibizione di giorni 14 in luogo di gg. 20 a carico della Soc.Calcio Montebelluna 1 punto di penalizzazione da applicarsi alla classifica del Campionato Allievi Regionale Elite 2017/2018, in sostituzione di 1 punto di penalizzazione e ammonizione ammenda di €100 in luogo di € 150,00.- Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23 del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo, valutate le sanzioni concordate tra le parti deferite e la Procura Federale e ritenute congrue le medesime P.Q.M. conferma l’adozione dei provvedimenti disciplinari sopra citati. Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S., l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. - Cod.IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata.

E’ stata presa in esame la posizione del Sig. BROMBAL Mario – Presidente della Società Calcio Montebelluna. Il Dott. Sciuto, al riguardo, ha esposto le responsabilità attribuite al Sig. Brombal dalla Procura Federale e che hanno determinato le ragioni del deferimento; conclude il suo intervento e, ritenendo sussistenti nei confronti del medesimo Sig. Brombal gli estremi dell’illecito sportivo così come formulato nell’atto di deferimento, chiede l’applicazione nei suoi confronti della sanzione della inibizione di giorni 30. L’avv. Giotti in rappresentanza del soggetto deferito, ha chiesto che il suo assistito vada assolto da qualsiasi sanzione per i motivi esposti in memoria difensiva. Il Tribunale Federale Territoriale - visti gli atti di accusa - sentito il rappresentante della Procura - sentito il soggetto deferito rappresentato per delega dall’Avv. Fabio GIOTTI del Foro di Siena - valutata la sanzione proposta dalla Procura e ritenuta più congrua determinare la sanzione della inibizione a carico del Sig. Brombal Mario in giorni 15, in quanto il Tribunale lo ritiene responsabile comunque delle attività riferibili alla Società, ancorché posta in essere da soggetti tesserati per la medesima, avendo il presidente, quantomeno, un generale obbligo di vigilanza.

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