C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 27/09/2017 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1027 stagione 2016/2017 nei confronti dei seguenti soggetti :
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1027 stagione 2016/2017 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. DEMAIO Nicola Dirigente Accompagnatore A.D. Polisportiva San Michele della Società A.D. Polisportiva San Michele La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 25/8/2017 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : Il Sig. DEMAIO Nicola – Dirigente accompagnatore e allenatore AD Polisportiva San Michele VR “per rispondere della violazione dell'art. 1 bis,c.1 (principi di lealtà, correttezza e probità), del C.G.S. per aver alterato i dati anagrafici, riportati nella distinta di gara dallo stesso sottoscritta in veste di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società, dei sottoelencati calciatori della Società Polisportiva San Michele Verona che hanno preso parte alla gara Intrepida Verona-Pol. San Michele VR dell’8/10/2016 valevole per il Torneo Esordienti a 9 : -Antolini Michael nato l’11.09.2006 (data indicata nella distinta 11.09.2005. modificata manualmente) -Contantinescu Alexandru nato l’08.01.2006 (data indicata nella distinta 08.01.2005, modificata manualmente) -Giarolo Alessandro nato il 19.02.2006 (data indicata nella distinta 19.02.2005.modificata manualmente) ciò al fine di impiegare un numero di calciatori nati nel 2006 in esubero a quanto previsto dall’art. 23 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, nonché dal paragrafo 1.1.a. “Norme regolamentari dell’attività di base-limiti di età per la partecipazione dei calciatori all’attività di base categoria Esordienti 1° anno del C.U. n. 1 del 1°/7/2016 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. Detta normativa prevede che, per la stagione 2016/17, al Torneo Esordienti 1° anno possono partecipare i calciatori nati nel 2005 nonché n. 3 calciatori nati nel 2006, dopo il compimento del 10° anno di età. Nella partita innanzi indicata la Società Pol. S. Michele ha schierato n. 6 calciatori di età inferiore, essendo nati nel 2006. Per detta violazione è stato già sanzionato dal G.S. il Sig. Demaio Nicola, dirigente responsabile della Polisportiva San Michele come descritto al punto 7 degli atti di indagine espletati”. La Società Polisportiva San Michele “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS, dell’operato del dirigente accompagnatore ufficiale.” AI dibattimento del 26/9/2017 sono risultati presenti: il Sig. DEMAIO Nicola Dirigente Accompagnatore A.D. Polisportiva San Michele la Società A.D. Polisportiva San Michele rappresentati dal Sig. Demaio Nicola (Presidente) e assistiti dall’Avv. Felix Amato del Foro di Verona il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C Il Dott. Sciuto ha esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo; sentite le parti deferite assistite dall’Avv. Felix Amato; le parti deferite presenti, assieme all’Avv. Felix Amato e al Rappresentante della Procura hanno concordato i seguenti provvedimenti disciplinari in applicazione dell’art. 23 del C.G.S. :
a carico del Sig. DEMAIO Nicola Dirigente Accompagnatore A.D. Polisportiva San Michele : inibizione di 8 giorni in luogo 12 a carico della Società A.D. Polisportiva San Michele : ammenda di € 60,00 in luogo di € 90,00.- Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23 del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo, valutate le sanzioni concordate tra le parti deferite e la Procura Federale e ritenute congrue le medesime P.Q.M. conferma l’adozione dei provvedimenti disciplinari sopra citati. Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S., l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. - Cod.IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata.