C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 04/10/2017 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1070 stagione 2016/2017 nei confronti dei seguenti soggetti :

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1070 stagione 2016/2017 nei confronti dei seguenti soggetti : dei Dirigenti : Sig. TESSARI Gabriele - Presidente A.S.D. Pro San Bonifacio Sig. MOLINAROLO Brizio – Dirigente Accompagnatore – A.S.D. Pro San Bonifacio del calciatore : Sig. CHOUKRANI Hamza – già tesserato A.S.D. Pro San Bonifacio della Società : A.S.D. Pro San Bonifacio La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 23/8/2017 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : Il Sig. TESSARI Gabriele – Presidente A.S.D. Pro San Bonifacio “per rispondere della violazione dell'art. 1 bis,c.1 (principi di lealtà, correttezza e probità), del C.G.S. anche in relazione all'art. 10 comma 2 del C.G.S. FIGC (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari) anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale (svolgimento dell’attività societaria avvalendosi di calciatori tesserati dalla F.I.G.C.); art. 39 delle NOIF (il tesseramento dei calciatori) e art. 43, commi 1 e 6 delle NOIF (tutela medico sportiva) per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore CHOUKRANI Hamza e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, consentendo l’utilizzo dello stesso nel corso di n. 10 gare del Campionato Allievi Provinciale di Verona 2016/17”. Il Sig. CHOUKRANI Hamza (nato il 17.03.2000 – Matricola n. 5340125 “all’epoca dei fatti non ancora tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5 del CGS, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del CGS (principi di lealtà, correttezza e probità), e art. 10 comma 2 del C.G.S. FIGC (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), art. 46, comma 6 CGS (norme procedurali) e art. 43, comma 1 delle NOIF (tutela medico sportiva) per aver egli disputato n. 10 gare nelle fila della Società Pro San Bonifacio (elencate nell’atto di deferimento della Procura) del Campionato Provinciale Allievi di Verona 2016/17, senza averne titolo perché non tesserato con detta Società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”. Il Sig. MOLINAROLO Brizio - Dirigente Accompagnatore A.S.D. Pro San Bonifacio “per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione agli artt. 43, comma 1 delle NOIF (tutela medico sportiva), nonché dell’’art. 61, comma 1 e 5 delle NOIF, (adempimenti preliminari della gara) per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società Pro Sa Bonifacio in occasione di n. 10 gare (elencate nell’atto di deferimento della Procura) in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore CHOUKRANI Hamza, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnate all’arbitro, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”.

la Società A.S.D. Pro San Bonifacio “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS, dell’operato del proprio Presidente, del calciatore inanzi citato e del Dirigente Accompagnatore Ufficiale”. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 3/10/2017. AI dibattimento del 3/10/2017 sono risultati presenti : il Sig. TESSARI Gabriele Presidente ASD Pro San Bonifacio il Sig. MOLINAROLO Brizio Dirigente Accompagnatore - ASD Pro San Bonifacio il Sig. CHOUKRANI Hamza Calciatore già tesserato ASD Pro San Bonifacio la Società A.S.D. Pro San Bonifacio tutti rappresentati dal Sig. Tessari Gabriele (Presidente), come da documentazione in atti. il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C Il Dott. Sciuto, preliminarmente, ha depennato dall’atto di deferimento – solo per n. 4 gare - l’imputazione dell’infrazione al disposto di cui all’art. 43, comma 1 delle NOIF (tutela medico sportiva) avendo la Società deferita fornito il certificato medico di idoneità fisica relativo al calciatore CHOUKRANI Hamza valido a partire dal 10/1/2017; ha poi esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo, Le parti deferite presenti, assieme al Rappresentante della Procura hanno concordato i seguenti provvedimenti disciplinari in applicazione dell’art. 23 del C.G.S. : a carico del Sig. TESSARI Gabriele Presidente ASD Pro San Bonifacio : inibizione di giorni 40 in luogo di gg. 60; a carico del Sig. MOLINAROLO Brizio Dirigente Accompagnatore - ASD Pro San Bonifacio : inibizione di giorni 30 in luogo di gg. 45; a carico del Sig. CHOUKRANI Hamza Calciatore tesserato ASD Pro San Bonifacio : squalifica per 2 giornate - in luogo di tre - da scontare nel campionato di competenza 2017/18; a carico dell’ASD Pro San Bonifacio -penalizzazione di n. 2 punti – in luogo di tre – da scontarsi nel Campionato Allievi Provinciale di Verona 2017/18 -ammenda di € 150 in luogo di € 200. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23 del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo, valutate le sanzioni concordate tra le parti deferite e la Procura Federale e ritenute congrue le medesime P.Q.M. conferma l’adozione dei provvedimenti disciplinari sopra citati. Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S., l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. - Cod.IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata.

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