C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 29/11/2017 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1110 stagione 2016/2017 nei confronti dei seguenti soggetti :

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1110 stagione 2016/2017 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. : BIZZARO Luca - Dirigente U.S.D. Solesinomonselice della Società U.S.D. Solesinomonselice La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 27/9/2017 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. Bizzaro Gianluca - dirigente dell'USD Solesino Monselice 1999 - Stagione 2016/17 “per rispondere della violazione dell'art.1 bis, comma 1, CGS per aver posto in essere, durante la gara Solesino Monselice 1999 - Futsal Marco Polo del 17.02.2016, valevole per il campionato di serie C2 di Calcio a 5 del C.R. Veneto, una condotta violenta ed aggressiva nei confronti del sig. Campagner Davide, allenatore della Soc. Futsal Marco Polo (già sanzionato, con squalifica fino al 30-6 u.s., per gli stessi fatti, come da delibera del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. 54/2017, confermata dalla Corte d'Appello Territoriale con delibera pubblicata sul C.U. 76/2017), in conseguenza della quale è poi derivata una colluttazione con quest'ultimo; nonché per la violazione dell'art.30, comma 2, dello Statuto federale e dell'art.15 del CGS per aver sporto denuncia querela nei confronti del detto Campagner Davide senza aver richiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione”.

la Società dell'USO Solesino Monselice 1999 “per responsabilità oggettiva, ex art. 4,comma 2, CGS per i fatti ascritti al suo Dirigente, Sig Bizzaro Gianluca”. Il Tribunale Federale Territoriale ha, nel corso della riunione del 31/10/2017, d’intesa con il Rappresentante della Procura, concesso alle parti deferite il rinvio del processo al 28/11/2017. per acquisire ulteriori dati diretti alla difesa delle parti medesime. AIl’udienza del 28/11/2017 sono risultati presenti : il Sig. BIZZARO Gianluca Dirigente U.S.D. Solesinomselice, assistito dall’Avv. Gabriele ROVERAN del Foro di Padova la società USD Solesinomonselice rappresentata dal Sig. Bizzaro Gianluca, giusta delega depositata in atti Il Rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. Dott. Salvatore SCIUTO. Il Dott. Sciuto, ha esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo; le parti deferite presenti, assieme al Rappresentante della Procura hanno concordato i seguenti provvedimenti disciplinari in applicazione dell’art. 23 del C.G.S. : a carico del Sig. BIZZARO Gianluca Dirigente U.S.D. Solesinomonselice : inibizione per mesi 12, in luogo di mesi 18 a carico dell’U.S.D. Solesinomomselice ammenda di € 200,00, in luogo di € 300; Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S., l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. - Cod.IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, comma 2- del C.G.S. , preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne dichiara l’efficacia.

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