C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 06/12/2017 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 817 stagione 2013/2014 nei confronti dei seguenti soggetti :

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 817 stagione 2013/2014 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. : CRIVELLARO Cesare Eugenio - Presidente ASD A.C. Tombolo della società : A.C. TOMBOLO La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 11/9/2017 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. CRIVELLARO Cesare Eugenio – Presidente A.S.D. A.C. Tombolo “per rispondere della violazione dell'art. 1 bis,c.1 (principi di lealtà, correttezza e probità), del C.G.S. per avere concordato con il Dirigente amministratore Unico della Società Pol. Olympia, Sig. Baggio Franco, la falsificazione del referto della gara Olympia-Tombolo, in programma per il 15.2.2014 e convenuto con lo stesso per l’invio alla Delegazione Provinciale di Padova nel documento da lui preventivamente sottoscritto”; la Società A.C. Tombolo “per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 commi 1 del CGS, conseguente alla condotta violativa ascritta al proprio Presidente, Sig. Crivellaro Cesare Eugenio”. Nel corso della prima udienza (31/10/2017 ) è stato deliberato il rinvio del dibattimento del procedimento in oggetto al 5/12/2017. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 5/12/2017. AI dibattimento del 5/12/2017 sono risultati presenti : il Dirigente: Sig. CRIVELLARO Cesare Eugenio – Presidente A.S.D. A.C. Tombolo la Società: A.S.D. A.C. Tombolo, rappresentata dal Sig. Crivellaro Cesare Eugenio Il Rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. Dott. Salvatore SCIUTO. Il Dott. Sciuto, ha esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo; le parti deferite presenti, assieme al Rappresentante della Procura, hanno concordato i seguenti provvedimenti disciplinari in applicazione dell’art. 23 del C.G.S. : a carico del Sig. CRIVELLARO Cesare Eugenio Presidente ASD A.C.Tombolo : 2 mesi di inibizione in luogo di 3 mesi a carico della Società A.S.D. A.C. Tombolo : ammenda di € 200,00 in luogo di € 300,00.-

Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S., l’ammenda a carico della Società A.C. Tombolo di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. - Cod.IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23 del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo, preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne dichiara l’efficacia.

 

 

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