C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 06/12/2017 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 899 stagione 2016/2017 nei confronti dei seguenti soggetti :
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 899 stagione 2016/2017 nei confronti dei seguenti soggetti : della società : F.C.D. Union Ezzelina La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 6/11/2017 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : la Società F.C.D. Union Ezzelina “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4,commi 1 e 2 del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati (Battiston Paolo, Presidente; Perizzolo Luigino, Dirigente e El Fadi Zakaria, calciatore) alla quale appartenevano al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5 C.G.S. e relativi alla partecipazione in posizione irregolare del calciatore El Fadi Zakaria (in quanto gà tesserato con vincolo pluriennale per la Società Città di Asolo fino al 17.9.2016) alla gara Union Ezzelina – Union VI.PO. Treviso dell’11/9/2016 del Campionato Allievi Regionale.” Tutto ciò per non aver pagato nei termini la sanzione della ammenda di € 200,00 da versare alla F.I.G.C. a seguito di avvenuto patteggiamento. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 5/12/2017. AI dibattimento del 5/12/2017 sono risultati presenti : la Società: F.C.D. Union Ezzelina rappresentata dal Sig. Paolo BATTISTON ( Presidente) Il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C.. Il Dott. Sciuto, ha esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo, la Società deferita ha esposto le proprie difese e ha altresì depositato agli atti copia del bonifico bancario rimesso alla F.I.G.C. a copertura della ammenda comunicatale a seguito di patteggiamento intervenuto con la Procura Federale ai sensi dell’art. 32 sexies del C.G.S.; Il Dott. Sciuto ha concluso il suo intervento proponendo il seguente provvedimento sanzionatorio : a carico della Società F.C.D. Union Ezzelina : ammenda di € 300,00.- tenuto conto che la somma di € 200 è stata già versata, pur tardivamente, dalla Società. Il Tribunale Federale Territoriale - visti gli atti di accusa - sentito il rappresentante della Procura - sentita la difesa della Società deferita - tenuto conto della mancata comunicazione da parte del C.R. Veneto del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 29/AA dell’11/8/2017 alla Società interessata, che ha provocato la decadenza del termine per il perfezionamento del patteggiamento intervenuto tra le parti ex art. 32 sexies, ove era previsto che la Società oggi deferita dovesse pagare 200 € di ammenda P.Q.M. delibera di infliggere a carico Società F.C.D. Union Ezzelina l’adozione del provvedimento disciplinare dell’ammenda di € 200,00.-già versata dalla Società interessata alla F.I.G.C., come dimostrato con il deposito in atti della copia dell’avvenuto bonifico bancario.