C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 51 del 20/12/2017 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 78 stagione 2017/2018 nei confronti dei seguenti soggetti :

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 78 stagione 2017/2018 nei confronti dei seguenti soggetti : della società     A.S.D. GREGO PADOVA La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 24/11/2017 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : la società ASD GREGO PADOVA “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 11, conna 4 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla condotta antiregolamentare posta in essere dal proprio tesserato calciatore non identificato che proferiva frase offensiva (negro di merda) al calciatore della Società A.C.D. Fossaltese MADUEKE Kevin, alla fine della gara del Campionato Giovanissimi Regionali – Girone C Veneto – del 22.01.2017 svoltasi allo Stadio Comunale di Fossalta di Portogruaro Fossaltese-Grego Trinitas Pontevi”. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 19/12/2017. AI dibattimento del 19/12/2017 sono risultati presenti : la Società A.S.D. Grego Padova    rappresentata dal Sig. CACCARO Michele (Presidente)   il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C.. Il Dott. Sciuto ha esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo,   Sentito il rappresentante della Società oggi deferita, lo stesso ha dichiarato di non essere disponibile in ogni caso al patteggiamento, ritenendo che la Società non abbia responsabilità nel caso in questione. Il Dott. Sciuto ha concluso il suo intervento, chiedendo al Tribunale di applicare nei confronti della parte deferita la sanzione ammenda di € 1.000,00.‐ prevista dall’art. 11,comma 3 del C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale   ‐ visti gli atti di accusa ‐ sentito il rappresentante della Procura - sentita la parte deferita oggi rappresentata Dispone a carico della Società A.S.D. Grego Padova la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse, in applicazione dell’art. 18, co.1, lett. e), sanzione che viene sospesa ai sensi dell’art. 16,co. 2 bis del Codice di Giustizia Sportiva.

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