C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 56 del 10/01/2018 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 103 stagione 2017/2018 nei confronti dei seguenti soggetti :

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 103 stagione 2017/2018 nei confronti dei seguenti soggetti : Dirigenti : PIASERE Daniele Presidente ASCD Albaredo Calcio FEDER Filippo Dirigente accompagnatore ASCD Albaredo Calcio FEDELE Salvatore Dirigente accompagnatore ASCD Albaredo Calcio Calciatore: FOCSA Ion tesserato ASCD Albaredo Calcio Società : ASCD Albaredo Calcio La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 1/12/2017 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. PIASERE Daniele – Presidente e legale rappresentante ASCD Albaredo Calcio per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. F.I.G.C. (principi di lealtà, correttezza e probità) e 10, comma 2, del C.G.S. F.I.G.C. (doveri e diritti in materia di tesseramenti,trasferimenti,cessioni e controlli societari), anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale ( svolgimento dell'attività societaria avvalendosi di calciatori tesserati dalla F.I.G.C. ); 39 delle N.O.I.F. ( il tesseramento dei calciatori) e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. ( tutela medico-sportiva) per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore FOCSA Ion e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa,consentendo l'utilizzo dello stesso nel corso di n. 14 gare del Campionato Giovanissimi Provinciale di Verona, nella stagione sportiva 2016/17 (vedi elenco riportato nell’atto di deferimento della Procura Federale);

il calciatore FOCSA ION (nato il 20.01.2003 - matricola 2.356.182) “all'epoca dei fatti non ancora tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art. 1 bis, comma 5, del C.G.S.,delia violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. F.I.G.C. (principi di lealtà, correttezza e probità); 10, comma 2, del C.G.S. F.I.G.C. (doveri e diritti in materia di tesseramenti,trasferimenti,cessioni e controlli societari); 46,comma 6,C.G.S. F.I.G.C. (norme procedurali ); 43, comma 1, delle N.O.I.F.( tutela medicosportiva) per aver egli disputato n. 14 gare (riportate nell’atto di deferimento dalla Procura Federale) del Campionato Giovanissimi Provinciale 2016/17) nelle fila della Società Albaredo Calcio, senza averne titolo perché non tesserato con detta società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa.” il Sig. FEDER FILIPPO - Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società Albaredo Calcio della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del C.G.S. F.IG.C. (principi di lealtà, correttezza e probità), anche in relazione agli artt. 43, comma 1, delle N.O.I.F (tutela medico-sportiva); 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F (adempimenti preliminari alla gara), per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n. 12 gare (riportate nell’atto di deferimento dalla Procura Federale) del Campionato Giovanissimi Provinciale 2016/17 in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore FOCSA Ion, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle predette 12 gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa: il Sig. FEDELE SALVATORE - Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società Albaredo Calcio “per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del C.G.S. F I. G. C. (principi di lealtà, correttezza e probità), anche in relazione agli artt. 43, comma 1, delle N.O.l.F( tutela medico-sportiva); 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F (adempimenti preliminari alla gara), per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n.2 gare (riportate nell’atto di deferimento dalla Procura Federale) del Campionato Provinciale Giovanissimi 2016/17, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore FOCSA Ion, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle predette 2 gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa.” la società ASC D. Albaredo Calcio, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., dell'operato del proprio Presidente, del calciatore innanzi citato e dei Dirigenti Accompagnatori Ufficiali. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 9/1/2018. AI dibattimento del 9/1/2018 sono risultati presenti : il Sig. PIASERE Daniele Presidente ASCD Albaredo Calcio il Sig. FOCSA Ion Calciatore tesserato ASCD Albaredo Calcio, rappresentato dal Sig. Piasere Daniele, come da documento depositato in atti la Società ASCD Albaredo Calciorappresentata dal Sig. PIASERE Daniele il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C.. Non sono risultati assenti, pur ritualmente convocati : il Sig. FEDER Filippo Dirigente accompagnatore ASCD Albaredo Calcio il Sig. FEDELE Salvatore Dirigente accompagnatore ASCD Albaredo Calcio Il Dott. Sciuto, preliminarmente,chiede che venga depennato dall’atto di deferimento ogni riferimento alla violazione concernente la regola prevista dall’art. 43, commi 1 e 6 delle NOIF, avendo la società fornito il certificato medico di idoneità fisica relativo al giocatore FOCSA Ion rilasciato dal 17/9/2016; Le parti deferite presenti o rappresentate, assieme al Rappresentante della Procura hanno concordato i seguenti provvedimenti disciplinari in applicazione dell’art. 23 del C.G.S. : a carico del Sig. PIASERE Daniele già Presidente ASCD Albaredo Calcio : inibizione per giorni 60 gg, in luogo di 90 a decorrere dall’eventuale futuro tesseramento presso Società della F.I.G.C. a carico del Sig. FOCSA Ion Giocatore ASCD Albaredo Calcio : squalifica per 2 gg. in luogo di 3 a carico dell’ASCD Albaredo C. a) penalizzazione di n. 3 punti, in luogo di n. 4, da applicare alla classifica del Campionato Provinciale Giovanissimi di Verona 2017/18 b) ammenda di € 200,00 in luogo di € 300,00.- Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, comma 2 del C.G.S. preso atto dell’accordo sottoposto, P.Q.M. ne dichiara l’efficacia. Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S., l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario :sul c/c della B.N.L. - Cod.IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Dott. Sciuto, per quanto riguarda la posizione dei Dirigenti accompagnatori FEDER Filippo e FEDELE Salvatore che non si sono presentati all’udienza del 9/1/2018, ha esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo, ed ha concluso proponendo nei confronti degli stessi le seguenti sanzioni : a carico del Sig. FEDER Filippo Dirigente accompagnatore ASCD Albaredo Calcio : inibizione per gg. 50 a carico del Sig. FEDELE Salvatore Dirigente accompagnatore ASCD Albaredo Calcio : inibizione per gg. 20 Il Tribunale Federale Territoriale - visti gli atti di accusa - sentito il rappresentante della Procura - valutate le sanzione proposte dalla Procura e ritenute le stesse congrue P.Q.M. conferma l’adozione delle sanzioni disciplinari a carico dei Signori FEDER Filippo e FEDELE Salvatore come sopra esposte.

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