C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 56 del 10/01/2018 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 101 stagione 2017/2018 nei confronti dei seguenti soggetti :
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 101 stagione 2017/2018 nei confronti dei seguenti soggetti : dei Dirigenti : Sig. CRIVELLARO Emanuel Presidente A.S.D. Velo Calcio a 5 Sig. CONTI Massimo – Dirigente accompagnatore A.S.D. Velo Calcio a 5 del calciatore : FONDASE Davide – già Calciatore A.S.D. Velo Calcio a 5 ora U.S. Altipiani Calcio – Folgaria della Società A.S.D. Velo Calcio a 5 La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 17/11/2017 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. CRIVELLARO EMANUEL, Presidente e legale rappresentante della società ASD VELO CALCIO a 5 “per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. F.I.G.C. (principi di lealtà, correttezza e probità) e 10, comma 2, del C.G.S. F.I.G.C. (doveri e diritti in materia di tesseramenti,trasferimenti,cessioni e controlli societari), anche in relazione agli art!. 7, comma 1, dello Statuto Federale ( svolgimento dell'attività societaria avvalendosi di calciatori tesserati dalla F.I.G.C. ); 39 delle N.O.I.F. (il tesseramento dei calciatori) e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. (tutela medico-sportiva) per aver omesso di provvedere al regolare tessera mento del calciatore FONDASE DAVIDE e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa,consentendo l'utilizzo dello stesso nel corso di n. 4 gare (elencate nell’atto di deferimento della Procura della F.I.G.C. allegato) – stagione 2016/17”. il calciatore FONDASE DAVIDE (nato il 17.12.1990 - matricola 4.028.627) ora tesserato ASD Altipiani Folgaria “all'epoca dei fatti non ancora tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. F.I.G.C. (principi di lealtà, correttezza e probità); 10, comma 2, del C.G.S. F.I.G.C. (doveri e diritti in materia di tesseramenti,trasferimenti,cessioni e controlli societari); 46,comma 6,C.G.S. F.I.G.C. (norme procedurali ); 43, comma 1, delle N.O.I.F.( tutela medico-sportiva) per aver egli disputato n. 4 4 gare nella stagione 2016/17 (elencate nell’atto di deferimento della Procura della F.I.G.C. allegato) nelle fila della Società VELO, senza averne titolo perché non tesserato con detta società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”.
il Sig. CONTI MASSIMO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società VELO “per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. F.I.G.C. (principi di lealtà, correttezza e probità), anche in relazione agli artt. 43, comma 1, delle N.O.l.F.(tutela medico-sportiva); 61, commi 1 e 5, delle N.O.l.F. (adempimenti preliminari alla gara ), per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle 4 gare nella stagione 2016/17 (elencate nell’atto di deferimento della Procura della F.I.G.C. allegato), in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore FONDASE DAVIDE, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle sottoelencate 4 gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”. la società ASD VELO CALCIO A 5 “per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., dell'operato del proprio Presidente, del calciatore innanzi citato e del Dirigente Accompagnatore Ufficiale”. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 9/1/2018. Il Tribunale Territoriale, rilevato che il rinvio richiesto alla precedente udienza del 12/12/2017 dal Sig. Conti Massimo era stato contestualmente comunicato al medesimo con sottoscrizione del verbale relativo alla riunione ed agli altri soggetti deferiti a mezzo fax che risulta spedito e regolarmente ricevuto in data 20/12/2017; rilevato altresì che nessuna giustificazione dell’odierna assenza è stata fornita dai soggetti deferiti, del resto, fatta eccezione per il Sig. Conti, non comparsi nemmeno all’udienza del 12/12/2017; rilevato, altresì, che il Sig. Conti in detta udienza aveva motivato la richiesta di rinvio per poter fornire la prova del certificato medico del calciatore Fondase Davide relativo al periodo 16/12/2016 – 3/2/2017, oggetto del deferimento; tutto ciò considerato, dispone procedersi oltre nel dibattimento ed invita il Rappresentante della Procura Federale a formulare ed illustrare le proprie conclusioni. il Dott. Salvatore SCIUTO, Rappresentante della Procura della F.I.G.C., dopo aver motivato le ragioni del deferimento e gli argomenti a sostegno dello stesso, ha chiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni : a carico del Sig. CRIVELLARO Emanuel Presidente A.S.D. Velo Calcio a 5 : inibizione per n. 50 gg. a carico del Sig. CONTI Massimo Dirigente accompagnatore A.S.D. Velo Calcio a 5 : inibizione per n. 40 gg. a carico del Sig. FONDASE Davide già Calciatore ASD Velo Calcio a 5. ora US Altipiani Calcio Folgaria : squalifica fino al 30/1/2018 a carico della Società ASD Velo Calcio a 5 a)penalizzazione di n. 2 punti da applicare nella classifica della prima manifestazione di Coppa alla quale parteciperà la Società b)penalizzazione di 1 punto nella classifica del Campionato di competenza 2017/18 c) ammenda di € 400,00.- Il Tribunale Federale Territoriale - visti gli atti di accusa - sentito il rappresentante della Procura - ritenute le violazioni oggetto del deferimento pacificamente documentate valutate le sanzione proposte dalla Procura e ritenute le stesse congrue P.Q.M. conferma l’adozione delle sanzioni disciplinari come sopra esposte.