C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 64 del 07/02/2018 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 194 stagione 2017/2018 nei confronti dei seguenti soggetti :
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 194 stagione 2017/2018 nei confronti dei seguenti soggetti : Sig. CORRADI Mattia del Presidente Borgo Trento 1977 Sig. ZOCCA Damiano, Dirigente Accompagnatore Borgo Trento 1977 Sig. MAROCCHI Gianrinaldo Dirigente Accompagnatore Borgo Trento 1977 Sig. VIERO Leonardo Dirigente Accompagnatore Borgo Trento 1977 Sig.SANTEREMO Davide Dirigente Accompagnatore Borgo Trento 1977 Sig. FUGGINI Lino Dirigente Accompagnatore Borgo Trento 1977 Sig. ZAMBONI Simone Calciatore Borgo Trento 1977 della Società Pol. D. Borgo Trento 1977 La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 8/1/2018 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. CORRADI MATTIA, Presidente e legale rappresentante della società BORGO TRENTO 1977 “per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità) e 10, comma 2, del C.G.S. FIGC (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari) anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale (svolgimento dell'attività societaria avvalendosi di calciatori tesserati dalla F.l.G.C.); 39 delle N.O.I.F. (il tesseramento dei calciatori) e art. 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. (tutela medico-sportiva) per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore ZAMBONI SIMONE a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarla di specifica copertura assicurativo, consentendo l'utilizzo dello stesso nel corso di n.9 gare del Campionato Allievi Provinciali Verona 2016/2017 (come da elenco riportato nell’atto di deferimento della Procura)”. il calciatore ZAMBONI SIMONE (nato il 6.06.2001 - matricola 5.527.863) “all'epoca dei fatti non ancora tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità); art.10, comma 2, del C.G.S. (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari); art. 46, comma 6 ,C.G.S. (norme procedurali); art. 43, comma1 delle N.O.I.F. (tutela medico-sportiva) per aver egli disputato n. 9 gare, del Campionato Allievi Provinciali Verona 2016/2017, nelle fila dello Società BORGO TRENTO 1977, (come da elenco riportato nell’atto di deferimento della procura) senza averne titolo perché non tesserato con detta società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dello idoneità sportivo e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”. il Sig. ZOCCA DAMIANO, Dirigente accompagnatore della Società BORGO TRENTO 1977 “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità, anche in relazione agli artt. 43, comma 1, delle N.O.I.F. (tutela medico-sportiva); art. 61, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. (adempimenti preliminari alla gara), per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n. 2 gare del Campionato Allievi Provinciali Verona 2016/2017 (come da elenco riportato nell’atto di deferimento della procura) in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore ZAMBONI SIMONE, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnato al Direttore delle gare e consentendo così che lo stesso partecipasse alle predette 2 gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dello idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurative”.
il Sig. MAROCCHI GIANRINALDO,Dirigente accompagnatore dello Società BORGO TRENTO 1977 “per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità), anche in relazione agli artt. 43, comma 1, delle N.O.l.F. (tutela medico-sportiva); art.61, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. (adempimenti preliminari alla gara), per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n. 2 gare del Campionato Allievi Provinciali Verona 2016/2017 (come da elenco riportato nell’atto di deferimento della procura), in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore ZAMBONI SIMONE, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnato ai Direttori di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle predette 2 gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”. il Sig. VIERO LEONARDO Dirigente accompagnatore Ufficiale dello Società BORGO TRENTO 1977 “per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità), anche in relazione agli artt. 43, comma 1, delle N.O.l.F. (tutela medico-sportiva); art.61, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. (adempimenti preliminari alla gara), per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n. 2 gare del Campionato Allievi Provinciali Verona 2016/2017 (come da elenco riportato nell’atto di deferimento della procura), in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore ZAMBONI SIMONE, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnato ai Direttori di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle predette 2 gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”. il Sig. SANTEREMO DAVIDE Dirigente accompagnatore Ufficiale dello Società BORGO TRENTO 1977 “per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità), anche in relazione agli artt. 43, comma 1, delle N.O.l.F. (tutela medico-sportiva); art.61, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. (adempimenti preliminari alla gara), per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n. 2 gare del Campionato Allievi Provinciali Verona 2016/2017 (come da elenco riportato nell’atto di deferimento della procura), in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore ZAMBONI SIMONE, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnato ai Direttori di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle predette 2 gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”. il FUGGINI LINO, Dirigente accompagnatore Ufficiale dello Società BORGO TRENTO 1977 “per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità), anche in relazione agli artt. 43, comma 1, delle N.O.l.F. (tutela medico-sportiva); art.61, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. (adempimenti preliminari alla gara), per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n. 1 gara del Campionato Allievi Provinciali Verona 2016/2017 (come riportato nell’atto di deferimento della procura), in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore ZAMBONI SIMONE, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnato al Direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla predetta gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”. ./. la società POL.D. BORGO TRENTO 1977 “per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., dell'operato del proprio Presidente, del calciatore innanzi citato e dei Dirigenti accompagnatori Ufficiali”.
Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 6/2/2018. AI dibattimento del 6/2/2018 sono risultati presenti : il Sig. CORRADI Mattia del Presidente Borgo Trento 1977 la Società Pol. D. Borgo Trento 1977, rappresentata dal Sig. Corradi Mattia e assistiti dall’Avv. Alberto RIZZATI presso il quale hanno eletto domicilio sono risultati altresì presenti i seguenti soggetti deferiti : il Sig. ZOCCA Damiano, Dirigente Accompagnatore Borgo Trento 1977 il Sig. MAROCCHI Gianrinaldo Dirigente Accompagnatore Borgo Trento 1977 il Sig. VIERO Leonardo Dirigente Accompagnatore Borgo Trento 1977 il Sig.SANTEREMO Davide Dirigente Accompagnatore Borgo Trento 1977 il Sig. FUGGINI Lino Dirigente Accompagnatore Borgo Trento 1977 il Sig. ZAMBONI Simone Calciatore Borgo Trento 1977 rappresentati per delega dall’Avv. Alberto RIZZATI del Foro di Verona presso il quale hanno eletto domicilio La Procura Federale della F.I.G.C. e stata rappresentata Dott. Salvatore SCIUTO. Il Dott. Sciuto, preliminarmente, ha chiesto che venga depennato dall’atto di deferimento ogni riferimento alle infrazioni di cui all’art. 43, commi 1 e 6 delle NOIF, avendo presentato, in occasione dell’udienza del 6/2/2018 il certificato medico di idoneità fisica del giocatore Zamboni Simone per il periodo contestato ed inerente alle date delle gare del Campionato Provinciale Allievi oggi prese in esame. Le parti deferite presenti, assieme al Rappresentante della Procura hanno concordato i seguenti provvedimenti disciplinari in applicazione dell’art. 23 del C.G.S. : a carico del Sig. CORRADI Mattia Presidente Borgo Trento : inibizione di gg. 35, in luogo di gg. 50 a carico dei seguenti Dirigenti accomp. ri della Pol. Borgo Trento : inibizione di gg. 20 in luogo di gg. 30 Sig. ZOCCA Damiano Sig. MAROCCHI Gianrinaldo Sig. VIERO Leonardo Sig.SANTEREMO Davide a carico del Sig. FUGGINI Lino Dirig. Accomp. B.go Trento : inibizione di gg.14 in luogo di gg.20 a carico del Sig. ZAMBONI Simone Calciatore Borgo Trento : squalifica di 2 giornate, in luogo di 3 gg,, da scontare nel Campionato di competenza della stagione 2017/18 a carico della Pol.Borgo Trento 1977 : a) n. 2 punti di penalizzazione in luogo di 3, da applicare alla classifica del Campionato Allievi Provinciale di Verona 2017/18 b) ammenda di € 200,00 in luogo di € 300,00.- Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S., l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. - Cod.IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata.
Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23 del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo, valutate le sanzioni concordate tra le parti deferite e la Procura Federale e ritenute congrue le medesime P.Q.M. conferma l’adozione dei provvedimenti disciplinari sopra citati.