C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 64 del 07/02/2018 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 217 stagione 2017/2018 nei confronti dei seguenti soggetti :
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 217 stagione 2017/2018 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. BONALDO Nicola Calciatore tesserato A.C.5 Team Valpolicella ASD della Società : AC 5 Team Valpolicella A.S.D. La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 8/1/2018 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : Il Sig. BONALDO Nicola - Calciatore tesserato A.C.5 Team Valpolicella ASD “per rispondere della violazione dell'art. 1 bis,c.1 e art. 12, comma 5 del C.G.S. in relazione all’art. 73 delle NOIF per avere in qualità di calciatore/capitano della squadra AC 5 Team Valpolicella ASD, all’esito della espulsione decretata dall’arbitro al 27’ del secondo tempo per doppia ammonizione, in occasione della gara disputata presso la Palestra comunale Santomio di Malo (VI) in data 3.02.2017 tra la propria società e l’ASD Compagnia C5 per il Campionato Regionale di Serie D di Calcio a Cinque – CR Veneto, posto in essere un comportamento violento, in uno stato di evidente alterazione, inizialmente nel corridoio degli spogliatoi rendendosi protagonista di danneggiamenti relativamente del coperchio in plastica posta sul muro del corridoio di protezione dei fili elettrici, nonché di un cestino porta rifiuti in plastica, e successivamente, uscendo attraverso la porta antipanico, portandosi per un breve periodo nel parcheggio di pertinenza dell’impianto sportivo colpiva con gesto d’impeto una autovettura ivi parcheggiata a ridosso della porta di ingresso allo spogliatoio, risultata poi essere di proprietà del Sig. Mirko Mondin (Presidente dell’ASD Compagnia C 5), provocandogli una visibile ammaccatura del “passaruota lato sinistro” lasciando sulla carrozzeria della predetta autovettura l’impronta di una scarpa di gara utilizzata per il calcio a cinque”. La Società AC 5 Team Valpolicella ASD “per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per le colpazioni ascrivibili al proprio tesserato” Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 6/2/2018. AI dibattimento del 6/2/2018 non sono risultati presenti : il Sig. BONALDO Nicola Calciatore tesserato A.C.5 Team Valpolicella ASD la Società : AC 5 Team Valpolicella A.S.D che hanno fatto pervenire una memoria scritta tramite l’Avv. Sergio Puglisi Maraja del Foro di Verona, con la quale i soggetti deferiti giustificano la mancata comparizione all’udienza per impegni lavorativi L’Avv. Pughlisi Maraja ha altresì, in nome e per conto dei suoi assistiti, concordato con il Rappresentante della Procura Dott. Salvatore SCIUTO i seguenti provvedimenti disciplinari in applicazione dell’art- 23, 2 del C.G.S. : a carico del Sig. BONALDO Nicola : Calciatore tesserato A.C.5 Team Valpolicella : squalifica di gg.40 in luogo di 60 gg. da scontare nel Campionato di competenza 2017/18 a carico dell’AC 5 Team Valpolicella . ammenda di € 500,00 in luogo di € 700,00.
Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S., l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. - Cod.IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23 del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo, valutate le sanzioni concordate tra le parti deferite e la Procura Federale e ritenute congrue le medesime P.Q.M. ne conferma l’efficacia.