C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 66 del 14/02/2018 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 195 stagione 2017/2018 nei confronti di :

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 195 stagione 2017/2018 nei confronti di : del Sig. BENATI Corrado Presidente A.S.D. Calcio Calmasino 2003 del Sig. ZANONI Gianfranco Dirigente accompagnatore ASD Calcio Calmasino 2003 della Società : A.S.D. Calcio Calmasino 2003 La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 8/1/2018 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : Il Sig. BENATI Corrado – Presidente A.S.D. Calcio Calmasino 2003 “per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis,comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà correttezza e probità) e art. 22, comma 6 del C.G.S. (esecuzione delle sanzioni); art. 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F. (tutela medicosportiva) per aver consentito l’utilizzo del calciatore ACCORDINI Federico nella gara successivamente del Campionato di 2^ Categoria del 2/4/2017, sebbene lo stesso fosse squalificato ed omettendo di far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarla di specifica copertura assicurativa)”

Il Sig. ZANONI Gianfranco – Dirigente accompagnatore A.S.D. Calcio Calmasino 2003 “per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis,comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà correttezza e probità) e art. 22, comma 6 del C.G.S. (esecuzione delle sanzioni) anche in relazione all’ art. 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F. (tutela medico-sportiva), nonché art. 61, commi 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari alla gara) per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della stessa società in occasione di una gara del Campionato di 2^ Categoria del 2/4/2017, in cui è stato impiegato in posizione irregolare,. In quanto squalificato, il giocatore ACCORDINI Federico sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare posizione del calciatore stesso consegnata al direttore di gara e consentendo che lo stesso partecipasse alla gara predetta senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”. La Società ASD Calcio CALMASINO “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva dell’operato del proprio Presidente e del Dirigente Accompagnatore Ufficiale”. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 13/2/2018. AI dibattimento del 13/2/2018 sono risultati presenti : il Sig. BENATI Corrado Presidente A.S.D. Calcio Calmasino il Sig. ZANONI Gianfranco Dirigente accomnpagnatore la Società : Calcio Calmasino 2003, rappresentata dal Sig. Benati Corrado (Presidente) Il Rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. Dott. Salvatore SCIUTO. La Società, preliminarmente, ha presentato un certificato medico attestante l’idoneità fisica del giocatore Accordini Federico, nonché certificazione datata 28/11/2017 dove si attesta che in data 29/3/2017 era stata prenotata la visita medica agonistica. Il Dott. Sciuto, ha esposto i motivi del deferimento; le parti deferite presenti, assieme al Rappresentante della Procura hanno concordato i seguenti provvedimenti disciplinari in applicazione dell’art. 23 del C.G.S. : a carico del Sig. BENATI Corrado Presidente Calcio Calmasino : inibizione di giorni 30 in luogo di gg. 45; a carico del Sig. ZANONI Gianfranco Dirigente accomp. : inibizione di giorni 20 in luogo di gg. 30; a carico della Società : Calcio Calmasino 2003 : a) 1 punto di penalizzazione da applicare nella classifica del Campionato di 1^ Categoria 2017/18; b) Ammenda di € 200 in luogo di € 300,00.- Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S., l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. - Cod.IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata.

Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23 del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo, valutate le sanzioni concordate tra le parti deferite e la Procura Federale e ritenute congrue le medesime P.Q.M. conferma l’adozione dei provvedimenti disciplinari sopra citati.

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