C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 81 del 05/04/2018 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 470 stagione 2017/2018 nei confronti dei seguenti soggetti :
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 470 stagione 2017/2018 nei confronti dei seguenti soggetti : Sig. BOSCAINI Fernando Presidente A.S.D. Valpolicella Società A.S.D. VALPOLICELLA La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 15/3/2018 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale per i seguenti motivi : il Sig. BOSCAINI Fernando – Presidente e legale rappresentante A.S.D. Valpolicella Calcio “per rispondere dello violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis. comma 1 del C.G.S. per aver consapevolmente consentito. in violazione della normativa federale, al Sig. Rossignati Filìppo, calciatore tesserato per altra società di svolgere nella stagione sportiva 2016/2017 l'attività di massaggiatore della squadra Giovanissimi Provinciale della propria società”.
la Società A.S.D. Valpolicella Calcio “per le condotte ascrivibili al proprio Presidente ex art. 4, comma 1,del C.G.S.;” Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 3/4/2018. AI dibattimento del 3/4/2018 sono risultati presenti : il Sig. BOSCAINI Fernando Presidente ASD Valpolicella la Società A.S.D. Valpolicella rappresentata dal Sig. Fernando Boscaini (Presidente) assistiti dall’Avv. Gianantonio CARRAROLI del Foro di Verona il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale F.I.G.C.. Il Dott. Sciuto ha esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo ed ha concluso il suo intervento. Le parti deferite presenti, assieme al Rappresentante della Procura hanno concordato il seguente provvedimento disciplinare in applicazione dell’art. 23 del C.G.S. e in forza di ciò infliggere : a carico del Sig. BOSCAINI Fernando : Presidente ASD Valpolicella : inibizione per gg. 40 in luogo di 60 gg. a carico dell’A.S.D. Valpolicella : ammenda di € 200,00 in luogo di € 300,00.- Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S., l’ammenda di cui alla presente delibera a carico della Società ASD Valpolicella, dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. - Cod.IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, del C.G.S., ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 C.G.S., preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne dichiara l’efficacia.