C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 85 del 18/04/2018 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 88 stagione 2017/2018 nei confronti dei seguenti soggetti della Società A.S.D. Pegolotte : Presidente : BARDELLE Graziano Dirigenti : BRENTAN Maurizio, CECCONELLO Martina, LAZZARIN Roberto, BALDIN Samuele, BISCO Francesco, GATTO Ivano, LELLO Cristian, TURATTI Tiziano, VEGRO Luigi, CAVALLARO Luigi e TOSELLO Fabio Dirigenti all’epoca dei fatti : COMINATO Luca e MIOTTO Silvio Società A.S.D. PEGOLOTTE

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 88 stagione 2017/2018 nei confronti dei seguenti soggetti della Società A.S.D. Pegolotte : Presidente : BARDELLE Graziano Dirigenti : BRENTAN Maurizio, CECCONELLO Martina, LAZZARIN Roberto, BALDIN Samuele, BISCO Francesco, GATTO Ivano, LELLO Cristian, TURATTI Tiziano, VEGRO Luigi, CAVALLARO Luigi e TOSELLO Fabio Dirigenti all’epoca dei fatti : COMINATO Luca e MIOTTO Silvio Società A.S.D. PEGOLOTTE

La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 14/2/2018 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale per i seguenti motivi : 1) Bardelle Graziano all'epoca del fotti Presidente dell’A.S.D. Pegolotte: a) “per la violazione degli artt. 11, commi 1 e 2, e 1 bis, comma 1, per avere tenuto un comportamento discriminatorio nei confronti di alcuni calciatori extracomunitari tesserati per la società e comunque per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva, e in particolare per avere preso parte alla riunione del Consiglio direttivo della società del 17.1.2017, all'esito della quale è stato deliberato di sospendere l'accesso dei tesserati extracomunitari ospitati presso il Centro di accoglienza di Conetta agli impianti sportivi in uso alla società per asserite ragioni sanitarie inspiegabilmente rivolte solo a costoro, ma in realtà per assecondare il volere di un gruppo di genitori di calciatori minorenni - alcuni dei quali tesserati per la società in qualità di dirigenti - che avevano minacciato massicce defezioni nelle iscrizioni; b) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, C.G.S., per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, e in particolare per avere deliberatamente taciuto agli Organi di Giustizia sportiva, in occasione dello sua audizione del 3.10.2017, alcuni elementi a lui noti e utili alle indagini; c) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, C.G.S., per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, e in particolare per avere informato i signori Nicola Botton, Martina Cecconello, Francesco Bisca Patrizio Biscaro e Enrico Varagnolo, tutti dirigenti dello società e possibili destinatari di una prossima richiesta di audizione, quanto da lui riferito e appreso in occasione della sua audizione del 3.10.2017, così violando l'impegno da lui assunto di non divulgare il contenuto dell'audizione stessa”; 2) Brentan Maurizio, all'epoca dei fotti dirigente della società A.S.D. Pegolotte: a) “per la violazione degli artt.11, commi 1 e 2, e 1 bis, comma 1, per avere tenuto un comportamento discriminatorio nei confronti di alcuni calciatori extracomunitari tesserati per la società e per essere comunque venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva, e in particolare per avere preso parte alla riunione del Consiglio direttivo del 17.1.2017, all'esito della quale è stato deliberato di sospendere l'accesso dei tesserati extracomunitari ospitati presso il Centro di accoglienza di Conetta agli impianti sportivi in uso allasocietà per asserite ragioni sanitarie inspiegabilmente rivolte solo a costoro, ma in realtò per assecondare il volere di un gruppo di genitori di calciatori minorenni -alcuni dei quali tesserati per lo società in qualità di dirigenti- che avevano minacciato massicce defezioni nelle iscrizioni; b) per la violazione dell'art. 1 bis comma 3, C.G.S., per non essersi ripetutamente presentato alla sua audizione disposta dallo Procura Federale senza addurre alcun legittimo impedimento”; 3) Cecconello Martina, all'epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. Pegolotte: a) “per la violazione degli artt. 11, commi 1 e 2, e 1 bis, comma 1, per avere tenuto un comportamento discriminatorio nei confronti di alcuni calciatori extracomunitari tesserati per la società e per essere comunque venuta meno ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile oll'attività sportiva, e in particolare per avere preso parte alla riunione del Consiglio direttivo del 17.1.2017, all'esito della quale è stato deliberato di sospendere l'accesso dei tesserati extracomunitari ospitati presso il Centro di accoglienza di Conetta agli Impianti sportivi In uso alla società per asserite ragioni sanitarie inspiegabilmente rivolte solo o costoro, ma in realtà per assecondare il volere di un gruppo di genitori di calciatori minorenni -alcuni dei quali tesserati per lo società in qualità di dirigenti- che avevano minacciato massicce defezioni nelle iscrizioni; b) per lo violazione dell'art. 1 bis, comma 3, C.G.S., per non essersi ripetutamente presentata alla sua audizione disposta dalla Procura Federale senza addurre alcun legittimo impedimento”;

4) Lazzarin Roberto all'epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. Pegolotte: “per la violazione degli artt. 11, commi 1 e 2, e 1 bis, comma 1, per avere tenuto un comportamento discriminatorio nei confronti di alcuni calciatori extracomunitari tesserati per lo società e per essere comunque venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva, e in particolare per avere preso parte alla riunione del Consiglio direttivo del 17.1.2017, all'esito della quale è stato deliberato di sospendere l'accesso dei tesserati extracomunitari ospitati presso il Centro di accoglienza di Conetta agli impianti sportivi in uso alla società per asserite ragioni sanitarie inspiegabilmente rivolte solo a costoro, ma in realtà per assecondare il volere di un gruppo di genitori di calciatori minorenni -alcuni del quali tesserotl per lo società in qualità di dirigenti- che avevano minacciato massicce defezioni nelle iscrizioni”; 5) Baldin Samuele, all'epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. Pegolotte: “per la violazione degli ortt. 11, commi 1 e 2, e 1 bis, comma 1, per avere tenuto un comportamento discriminatorio nei confronti di alcuni Calciatori extracomunitari tesserati per la società e per essere comunque venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva, e in particolare per avere preso parte alla riunione del Consiglio direttivo del 17.1.2017, all'esito della quale è stato deliberato di sospendere l'accesso dei tesserati extracomunitari ospitati presso il Centro di accoglienza di Conetta agli impianti sportivi in uso alla società per asserite ragioni sanitarie inspiegabilmente rivolte solo o cos:ora, ma in realtà per assecondare il volere di un gruppo di genitori di calciatori minorenni -alcuni dei quali tesserati per lo società in qualità di dirigenti- che avevano minacciato massicce defezioni nelle Iscrizioni”; 6) Bisca Francesco, all'epoca dei fotti dirigente della società A.S.D. Pegolotte: “per la violazione degli ortt 11, commi 1 e 2, e 1 bis, comma l, per avere tenuto un comportamento discriminatorio nei confronti di alcuni calciatori extracomunitari tesserati per lo società e per essere comunque venuto meno 01 principi di lealtò, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva, e in particolare per avere preso parte 0110 riunione del Consiglio direttivo del 17.1.2017, all'esito dello quale è stato deliberato di sospendere l'accesso dei tesserati extracomunitari ospitati presso il Centra di accoglienza di Conetta agli impianti sportivi in uso 0110 società per asserite ragioni sanitarie inspiegabilmente rivolte solo o costoro, ma in recitò per assecondare il volere di un gruppo di genitori di calciatori minorenni, alcuni dei quali tesseratl per lo società in qualità di dirigenti- che avevano minacciato massicce defezioni nelle iscrizioni”; 7) Cominato Luca, oll'epoca dei fotti dirigente della società A.S.D. Pegolotte: “per la violazione dell'art 1 bis, comma 3, C.G.S., per non essersi ripetutamente presentato alla sua audizione disposta dalla Procura Federale senza addurre alcun legittimo impedimento; 8) Gotto Ivano, all'epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. Pegolotte: “per la violazione dell'art 1 bis, comma 3, C,G.S. per non essersi ripetutamente presentato alla sua audizione disposta dalla Procura Federale senza addurre alcun legittimo impedimento”; 9) Lello Cristian, all'epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. Pegolotte: “per la violazione dell'art. 1 bis, comma 3, C,G.S. per non essersi ripetutamente presentato alla sua audizione disposta dallo Procura Federale senza addurre alcun legittimo Impedimento”; 10) Miotto Silvio, all'epoca dei fatti dirigente dello società A.S.D. Pegolotte: “per la violazione dell'art. 1 bis, comma 3, C,G.S., per non essersi ripetutamente presentato alla sua audizione disposta dalla Procura Federale senza addurre alcun legittimo impedimento; 11) Turatti Tiziono, all'epoca dei fatti dirigente dello società A.S.D. Pegolotte: “per la violazione dell'art. 1 bis, comma 3, C,G,S. per non essersi ripetutamente presentato alla sua audizione disposta dalla Procura Federale senza addurre alcun legittimo impedimento”; 12) Vegro Luigi, all'epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. Pegolotte: per la violazione dell'art. 1 bis, comma 3, C,G.S., per non essersi ripetutamente presentato alla sua audizione disposta dalla Procura Federale senza addurre alcun legittimo impedimento”;

13) Cavallaro Luigi, all'epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. Pegolotte: “per la violazione dell'art. 1 bis, comma 3, C.G.S. per non essersi ripetutamente presentato alla sua audizione disposta dalla Procura Federale senza addurre alcun legittimo impedimento”; 14) Tosello Fabio, all'epoca del fatti dirigente dello società A.S.D. Pegolotte: “per la violazione dell'art. 1 bis, comma 3, C,G,S., per non essersi ripetutamente presentato alla sua audizione disposta dalla Procura Federale senza addurre alcun legittimo impedimento”; 15) la società A.S.D. Peqolotte: ”ai sensi degli artt 4, commi 1 e 2, e 11, comma 4, del C.G.S., a titolo di responsabilità concorrente, diretto ed oggettivo per l'operato del proprio Presidente e dei propri dirigenti, così come descritto nell’atto di deferimento della Procura Federale”; Alla udienza del 20/3/2018 sono risultati presenti i seguenti Dirigenti dell’U.S. Pegolotte: il Sig. BARDELLE Graziano Presidente, assistito dal Dott. Fabio PRUDENZANO il Sig. LAZZARIN Roberto il Sig. BALDIN Samuele rappresentato dal Sig. Lazzarin Roberto come da delega in atti il Sig. BISCA Francesco rappresentato dal Sig. Bardelle Graziano, come da delega in atti la Sig.a CECCONELLO Martina rappresentata dal Sig. Bardelle Graziano come da delega in atti il Sig. TURATTI Tiziano rappresentato dal Sig. Bardelle Graziano, come da delega in atti la Società ASD Pegolotte rappresentata dal Sig. Bardelle Graziano (Presidente), assistito dal Dott. Fabio PRUDENZANO. La Procura Federale della F.I.G.C. è stata rappresentata dal Dott. Salvatore SCIUTO Sono risultati assenti, pur ritualmente convocati, i seguenti Dirigenti dell’U.S. Pegolotte : il Sig. BRENTAN Maurizio, il Sig. GATTO Silvano, il Sig. LELLO Cristian, il Sig. VEGRO Luigi, il Sig. CAVALLARO Luigi, il Sig. TOSELLO Fabio, il Sig. COMINATO Luca, il Sig. MIOTTO Silvio Il 20/3/2018, data lettura dell’atto di deferimento, il Presidente del Tribunale ha chiesto alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. Le parti concordemente hanno dichiarato di essere disponibili a valutare la prospettiva di essere disponibili a valutare l’applicazione dell’art. 23 CGS e hanno chiesto un breve rinvio per gli approfondimenti del caso. Il Tribunale, previa separazione del procedimento relativo alle parti che hanno chiesto il rinvio, ha disposto il rinvio del procedimento alla riunione del 17/4/2018 alle ore 15.15. Il Tribunale ha poi disposto la prosecuzione del procedimento nei confronti delle parti non comparse alla riunione del 20/3/2018 ed ha invitato il Procuratore a formulare le proprie conclusioni, illustrando le motivazioni a supporto. Il Dott. Sciuto dopo aver illustrato le ragioni del deferimento ha chiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni a carico dei seguenti soggetti deferiti : a carico del Sig. GATTO Silvano 1 mese + gg. 15 di inibizione a carico del Sig. LELLO Cristian 1 mese + gg. 15 di inibizione i a carico del Sig. VEGRO Luigi 1 mese + gg. 15 di inibizione a carico del Sig. CAVALLARO Luigi 1 mese + gg. 15 di inibizione a carico del Sig. TOSELLO Fabio 1 mese + gg. 15 di inibizione a carico del Sig. BRENTAN Maurizio 1 mese + gg. 15 di inibizione a carico del Sig, COMINATO Luca 1 mese + gg. 15 di inibizione a carico del Sig. MIOTTO Silvio 7 mesi + gg. 15 di inibizione Il Tribunale si è riservato di deliberare in merito ai predetti provvedimenti in occasione dell’udienza del 17/4/20018.

All’udienza del 17/4/2018 sono risultati presenti i seguenti Dirigenti dell’A.S.D. Pegolotte : il Sig. BARDELLE Graziano Presidente, assistito dal Dott. Fabio PRUDENZANO il Sig. LAZZARIN Roberto il Sig. BALDIN Samuele rappresentato dal Sig. Lazzarin Roberto come da delega in atti il Sig. BISCA Francesco rappresentato dal Sig. Bardelle Graziano, come da delega in atti la Sig.a CECCONELLO Martina rappresentata dal Sig. Bardelle Graziano come da delega in atti il Sig. TURATTI Tiziano rappresentato dal Sig. Bardelle Graziano, come da delega in atti la Società ASD Pegolotte rappresentata dal Sig. Bardelle Graziano (Presidente), assistito dal Dott. Fabio PRUDENZANO. La Procura Federale della F.I.G.C. è stata rappresentata dal dott. Salvatore SCIUTO Preliminarmente, viene confermato l’accordo concordato tra le parti su indicate e presenti nella riunione del 20/3/2018 e la Procura Federale di avvalersi del disposto di cui all’art. 23 del C.G.S. Le parti deferite presenti dichiarano, in ogni caso, di impegnarsi ad organizzare non appena possibile dei momenti di confronto con la collettività ed i calciatori ospiti del Centro di Accoglienza “Campo base di Cona” volti a valorizzare l’importanza e la doverosità di creare un clima favorevole alla integrazione degli ospiti del suddetto Centro. Di ciò daranno comunicazione alla Procura Federale e ala Segreteria del Comitato Regionale Veneto. L’applicazione della sanzione su richiesta delle parti viene così determinata : a carico del Sig. BARDELLE Graziano Presidente : Inibizione di 4 mesi in luogo di 6 mesi a carico del Sig. LAZZARIN Roberto Dirigente : Inibizione : 80 giorni in luogo di 120 giorni a carico del Sig. BALDIN Samuele Dirigente :Inibizione : 80 giorni in luogo di 120 giorni a carico del Sig. BISCA Francesco Dirigente : Inibizione : 80 giorni in sostituzione di 120 giorni a carico del Sig. TURATTI Tiziano Dirigente : Inibizione : 20 giorni in luogo di 30 giorni a carico della Sig.a CECCONELLO Martina Dirigente : Inibizione : 100 giorni in luogo di 150 giorni la carico dela Società ASD Pegolotte ammenda di € 400 in luogo di 600 €. Il Tribunale visto l’art. 23, comma 2 del C.G.S., ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 C.G.-S., preso atto dell’accordo sottoposto ne ha dichiarato l’efficacia. Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S., l’ammenda di cui alla presente delibera a carico della Società ASD Pegolotte, dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. - Cod.IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta nell’udienza del 20/3 visto l’atto di deferimento fatto riferimento ai provvedimenti proposti dalla Procura nei confronti delle parti deferite e non comparse alla predetta riunione del 20/3 visti gli atti di accusa sentito il Rappresentante della Procura valutate le sanzioni proposte dalla Procura della F.I.G.C. e ritenute congrue le stesse, anche in ragione della pacifica sussistenza dei fatti ascritti Dispone l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari :

a carico del Sig. GATTO Silvano 1 mese + gg. 15 di inibizione a carico del Sig. LELLO Cristian 1 mese + gg. 15 di inibizione i a carico del Sig. VEGRO Luigi 1 mese + gg. 15 di inibizione a carico del Sig. CAVALLARO Luigi 1 mese + gg. 15 di inibizione a carico del Sig. TOSELLO Fabio 1 mese + gg. 15 di inibizione a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Comunicato a carico del Sig. BRENTAN Maurizio 1 mese + gg. 15 di inibizione a carico del Sig, COMINATO Luca 1 mese + gg. 15 di inibizione a carico del Sig. MIOTTO Silvio 7 mesi + gg. 15 di inibizione a decorrere dal tesseramento valido presso Società della F.I.G.C.

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