C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 92 del 09/05/2018 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1015 stagione 2017/2018 nei confronti dei seguenti soggetti :

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1015 stagione 2017/2018 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. ARDUIN Giovanni Presidente A.S.D. Boys Buttapedra 2006 del Sig. ZAMPELLI Andrea Dirigente Accompagnatore A.S.D. Boys Buttapedra 2006 del Sig. CORSINI Roberto Dirigente Accompagnatore A.S.D. Boys Buttapedra 2006 del Sig. BAMFO Davide Giocatore A.S.D. Boys Buttapedra 2006 della Società A.S.D. Boys Buttapedra 2006 La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato del 20/4/2018 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale per i seguenti motivi : 1.il Sig. ARDUIN Giovanni, Presidente Società A.S.D. Boys Buttapedra 2006 “per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1, in relazione all'art. 10 comma 2 del C.G.S. anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale e art. 39 delle NOIF per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore BAMFO Davide e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso, pur sapendolo in posizione irregolare, nel corso di n. 3 gare valevoli per il campionato di 1^ Categoria, Girone B (il G.S. ha applicato per una gara la sanzione sportiva della perdita della gara per 3-0 in base all’art. 17/5 del C.G.S.”; 2.il Sig. ZAlMPELLI Andrea, Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. Boys Buttapedra 2006 “per rispondere dello violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. in relazione agli artt. 51, commi 1 e 5 e art. 39 delle NOIF per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione di una gara del Campionato di 1^ Categoria, in cui è stato utilizzato, in posizione irregolare perché non tesserato, il giocatore BAMFO Davide, sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al Direttore di Gora, consentendo così che il medesimo partecipasse olla stessa senza averne titolo e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”; 3. il Sig. CORSINI Roberto, Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. Boys Buttapedra 2006 “per rispondere dello violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. in relazione agli artt. 51, commi 1 e 5 e art. 39 delle N.0.1.F. per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore Ufficiale dello squadra della stessa Società, in occasione di una gara del Campionato di 1^ Categoria in cui è stato utilizzato, in posizione irregolare perché non tesserato, il giocatore Bamfo Davide, sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al Direttore di Gora, consentendo così che il medesimo partecipasse olla stessa senza averne titolo e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”;

4.il calciatore BAMFO Davide “per rispondere dello violazione di cui all'art. 1 bis. comma 1 e 5, in relazione all'art. 10, comma 2 del C.G.S. e art. 39 delle N.0.1.F. per aver egli disputato n. 2 gore valevoli per il campionato di 1^ Categoria, Girone B - Veneto, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”; 5.la Società A.S.D. BOYS BUTTAPEDRA 2006 “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dal Signor ARDUIN Giovanni (Presidente), dai sig.ri ZAMPELLI J:1ndreo e CORSINI Roberto (Dirigenti) e dal sig. BAMFO Davide (calciatore) alla quale appartenevano al momento di commissione dei fotti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletato l'attività sopra contestata, ai sensi dell'art. 1 bis comma 5 del C.G.S.” All’udienza dell’8/5/2018 sono risultati presenti : il Sig. ARDUIN Giovanni Presidente Boys Buttapedra 2006 la Società ASD Boys Buttapedra 2006,rappresentata dal Sig. Arduin Giovanni il Sig. ZAMPELLI Andrea Dirigente Accompagnatore Boys Buttapedra 2006 il Sig. CORSINI Roberto Dirigente Accompagnatore Boys Buttapedra 2006 il Sig. BAMFO Davide Giocatore Boys Buttapedra 2006 sono stati tutti rappresentati dal Sig. Arduin Giovanni, come da delega depositata in atti. La Procura Federale della F.I.G.C. è stata rappresentata dal dott. Salvatore SCIUTO il Presidente del Tribunale ha chiesto alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. Le parti deferite rappresentate e la Procura Federale hanno dichiarato di essere disposte a valutare la prospettiva a valutare l’applicazione dell’art. 23 CGS, e hanno concordato le sanzioni disciplinari nella seguente misura : a carico del Sig. ARDUIN Giovanni Presidente Boys Buttapedra: inibizione di 40 gg.,in luogo di 60 gg. a carico del Sig. ZAMPELLI Andrea Dirig.Accomp. Boys Buttapedra: inibizione di 14 gg. in luogo di 21 gg. a carico del Sig. CORSINI Roberto Dirig.Accomp. Boys Buttapedra: inibizione di 14 gg. in luogo di 21 gg. a carico del Sig. BAMFO Davide Giocatore Boys Buttapedra 2006 : 1 giornata si squalifica da scontarsi nel Campionato di 1^ Categoria 2017/18, in luogo di 1 g. di squalifica + ammonizione a carico della Società A.S.D. Boys Buttapedra 2006 : a) 1 punto di penalizzazione da applicarsi alla classifica del Campionato di 1^ Categoria 2017/18, in luogo di 1 p. di penalizzazione + ammonizione b) ammenda di € 140,00 in luogo di 210,00 € Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S., l’ammenda a carico della Società A.S.D. Boys Buttapedra di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. - Cod.IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata.

Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, comma 2 del C.G.S., ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 C.G.S., preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne dichiara l’efficacia.

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