C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 97 del 30/05/2018 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 953 stagione 2017/2018 nei confronti dei seguenti soggetti :

 

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 953 stagione 2017/2018 nei confronti dei seguenti soggetti :   Sig. CORRADI Mattia    Presidente Pol.D. Borgo Trento 1977 Sig. POLLI Gomes Luan   già Giocatore Pol.D. Borgo Trento 1977 Sig. GRISONI Danilo    Dirigente accompagnatore Pol.D. Borgo Trento 1977 Società       Pol.D. Borgo Trento 1977 La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 14/5/2018 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale per i seguenti motivi : il Sig. CORRADI MATTIA, Presidente e legale rappresentante della società BORGO TRENTO 1977 “per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità) e 10, comma 2, del C.G.S. FIGC (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari) anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale (svolgimento dell'attività societaria avvalendosi di calciatori tesserati dalla F.l.G.C.); 39 delle N.O.I.F. (il tesseramento dei calciatori) per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore POLLI GOMES Luan e di dotarlo di specifica copertura assicurativo, consentendo l'utilizzo dello stesso nel corso una gara del Campionato di 3^ Categoria Verona 2017/2018”.   il Sig. GRISONI Danilo, Dirigente accompagnatore della Società BORGO TRENTO 1977 “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità, anche in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. (adempimenti preliminari alla gara), per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di una gara del Campionato di 3^ Categoria di Verona 2017/2018    in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore POLLI GOMES Luan, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla predetta gara senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”. il calciatore POLLI GOMES Luan (nato il 6.0.1993 ‐ matricola 1016748) “all'epoca dei fatti non ancora tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità); art.10, comma 2, del C.G.S. (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari); art. 46, comma 6 ,C.G.S. (norme procedurali); per aver egli disputato una gara, del Campionato di 3^ Categoria di Verona 2017/18, nelle fila dello Società BORGO TRENTO 1977, senza averne titolo perché non tesserato con detta società e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”.   la società POL.D. BORGO TRENTO 1977 “per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., dell'operato del proprio Presidente, del calciatore innanzi citato e del Dirigente accompagnatore Ufficiale”. All’udienza del 29/5/2018 sono risultati presenti : il Sig. CORRADI Mattia Presidente Pol.D. Borgo Trento 1977   il Sig. GRISONI Danilo    Dirigente accompagnatore Pol.D. Borgo Trento 1977 la Società       Pol.D. Borgo Trento 1977 tutti rappresentati per delega dal Sig. Padovani Paolo, come da documento depositato in atti.

La Procura Federale della F.I.G.C. è stata rappresentata dal Dott. Salvatore SCIUTO. Non si è presentato alla riunione il Sig. POLLI Gomes Luan, già Giocatore Pol.D. Borgo Trento 1977. A questo proposito il Tribunale ha preso atto della dichiarazione del Delegato del Presidente della Pol.D. Borgo Trento (Sig. Padovani), secondo la quale la comunicazione della convocazione è pervenuta regolarmente presso la sede della Società, ma non è stato possibile consegnarla al giocatore in questione in quanto irreperibile. Data lettura dell’atto di deferimento, il Presidente del Tribunale ha chiesto al Sig. Paolo Padovani, che ha rappresentato le parti deferite all’infuori del giocatore Polli Gomes Luan, se vi era la disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. (il cosiddetto patteggiamento). Le parti presenti e il Rappresentante della Procura Federale hanno dichiarato di essere disponibili a valutare la prospettiva dell’applicazione dell’art. 23 C.G.S. e hanno concordato le sanzioni disciplinari nella seguente misura : a carico del Sig. CORRADI Mattia Presidente Borgo Trento 1977 : inibizione di giorni 20 in luogo di gg. 30; a carico del Sig. GRISONI Danilo Dirig. accomp. Borgo Trento 1977 : inibizione di giorni 14 in luogo di gg.20; a carico della Soc.Borgo Trento   1 punto di penalizzazione da applicare al Campionato di 3^ Categoria di Verona 2017/18; ammenda di € 200,00 in luogo di € 300,00.‐  Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S., l’ammenda a carico della Società Pol. D. Borgo Trento 1977 di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L.  ‐  Cod.IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, comma 2 del C.G.S., ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 C.G.‐S., preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne dichiara l’efficacia. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  Per quanto riguarda la posizione del giocatore POLLI GOMES Luan Il Dott. Sciuto dopo aver illustrato le ragioni del deferimento ha chiesto l’applicazione della seguente sanzione a suo carico : una giornata di squalifica a decorrere dal suo futuro tesseramento valido a favore di Società militanti nella F.I.G.C. Il Tribunale Federale Territoriale * visti gli atti di accusa * sentito il rappresentante della Procura * ritenuta congrua la sanzione disciplinare proposta dalla Procura della F.I.G.C.   Dispone l’adozione del seguente provvedimento disciplinare : a carico del giocatore POLLI GOMES Luan : squalifica per una giornata a decorrere dal suo futuro tesseramento valido a favore di Società militanti nella F.I.G.C.

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