C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 99 del 06/06/2018 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 961 stagione 2017/2018 nei confronti dei seguenti soggetti :

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 961 stagione 2017/2018 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. BOSCHETTO Luca Presidente U.S. S.Giovanni Ilarione del Sig. ARVOTTI Aristide Dirigente Accompagnatore U.S. S.Giovanni Ilarione del Sig. POZZA Simone Dirigente Accompagnatore U.S. S.Giovanni Ilarione del Sig. BRAIDI Ayoub Giocatore U.S. S.Giovanni Ilarione della Società U.S. S.Giovanni Ilarione La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato del 17/5/2018 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale per i seguenti motivi : - il Sig. BOSCHETTO Luca, Presidente della società US S.Giovanni Ilarione “per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del C.G.S. F.I.G.C. [principi di lealtà, correttezza e probità] e art. 10, comma 2, del C.G.S. F.I.G.C. [doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari], anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale [svolgimento dell'attività societaria avvalendosi di calciatori tesserati dalla F.l.G.C..]; art. 39 delle N.O.I.F.(il tesseramento dei calciatori) e art. 43, commi 1 e 6, delle N.O.l.F. (tutela medico-sportiva] per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore BRAIDI AYOUB e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa consentendo l'utilizzo dello stesso nel corso di n. 5 gore del Campionato Juniores Provinciale di Verona (come da elenco indicato nell’atto di deferimento della Procura)”.

- il calciatore BRAIDI Ayaoub (nato il 24.04.2000) “perché all'epoca dei fatti non ancora tesserato, ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità); art. 10, comma 2, del C.G.S. (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari]; art. 46, comma 6 C.G.S. F.l.G.C. (norme procedurali) art. 43. comma 1, delle NOIF (tutela medico-sportiva) per aver egli disputato n.5 gore del Campionato Juniores Provinciale di Verona (vedi elenco indicato nell’atto di deferimento della Procura) nelle fila della Società U.S. San Giovanni Ilarione senza averne titolo perché non tesserato con detta società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa. Rilevato,altresì, che in occasione delle gore del 23,0.9.2017 e del 7.10.2017 il calciatore sopra indicato non ha partecipato alle predette partite, in quanto solo inserito nella lista consegnata all'arbitro e non è subentrato ad alcun compagno nel corso degli incontri. Rilevato, infine, che il calciatore Braidi Ayaoub pur non avendo preso materialmente parte alle suddette 2 gore, si è reso in ogni caso responsabile della violazione descritta, al pari dei Dirigenti accompagnatori Ufficiali Arvotti Aristide e e Pozza Simone, i quali, mediante la rituale sottoscrizione alla partecipazione del calciatore suddetto alle 2 gore, ha in concreto dichiarato e certificato la regolare posizione del calciatore che, tuttavia, tale non era [Commissione Disciplinare Nazionale - C,U, n. 64 del 21.2,2012, decisione n, 275; dello stesso tenore Commissione Disciplinare Nazionale – C.U. n. 69 della stagione sportiva 2008-2009, decisione n.157). Ciò in quanto la consumazione della violazione ascritta al calciatore e ai Dirigenti accompagnatori Ufficiali si perfeziona nel momento della sottoscrizione della lista presentata all'arbitro”. -il Sig, ARVOTTI Aristide, Dirigente accompagnatore US S. Giovanni Ilarione “per rispondere dello violazione di cui all'art.1 bis, comma 1, del C.G.S. F.I.G,C, (principi di lealtà, correttezza e probità], anche in relazione agli artt.43, comma 1, delle N,OIF, (tutela medico-sportiva); art. 61, commi 1 e 5, delle N,OIF, (adempimenti preliminari alla gora], per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n. 4 gore del Campionato Juniores Provinciale di Verona, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Braidi Ayaoub sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnato al Direttore della gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle 4 predette gore senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”. - il Sig. POZZA Simone, Dirigente accompagnatore US S. Giovanni Ilarione “per rispondere della violazione di cui all'art. ! bis, comma 1, del C.G.S. F.I.G.C. [principi di lealtà, correttezza e probità], anche in relazione agli artt. 43, comma 1, delle N.O.I.F.(tutela medico sportiva]; 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. [adempimenti preliminari alla gara], per aver egli svolta le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di una gara del Campionato Juniores Provinciale di Verona, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Braidi Ayaoub, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore dello gara e consentendo così che lo stesso partecipasse all’incontro senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”. -la Società U.S. San Giovanni Ilarione “per rispondere, o titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del CGS, dell'operato del proprio Presidente,del calciatore innanzi citato e dei Dirigenti accompagnatori ufficiali”.

All’udienza del 5/6/2018 sono risultati presenti : il Sig. BOSCHETTO Luca Presidente U.S. S.Giovanni Ilarione il Sig. ARVOTTI Aristide Dirigente Accompagnatore U.S. S.Giovanni Ilarione il Sig. POZZA Simone Dirigente Accompagnatore U.S. S.Giovanni Ilarione il Sig. BRAIDI Ayoub già Giocatore U.S. S.Giovanni Ilarione la Società U.S. S.Giovanni Ilarione tutti rappresentati dal Sig. BOSCHETTO Luca (Presidente) come da delega depositata in atti. La Procura Federale della F.I.G.C. è stata rappresentata dal Dott. Salvatore SCIUTO Il Dott. Sciuto, preliminarmente, ha depennato dall’atto di deferimento l’imputazioni dell’infrazione al disposto di cui all’art. 43, commi 1 e 6 delle NOIF (tutela medico-sportiva) avendo fornito il certificato medico di idoneità fisica relativo al calciatore BRAIDI Ayoub che copre il periodo interessato. il Presidente del Tribunale ha chiesto alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. Le parti deferite rappresentate e la Procura Federale hanno dichiarato di essere disposte a valutare la prospettiva a valutare l’applicazione dell’art. 23 CGS, e hanno concordato le sanzioni disciplinari nella seguente misura : a carico del Sig. BOSCHETTO Luca Presidente S.Giovanni Ilarione : inibizione di 27 gg. in luogo di 40 gg.; a carico del Sig. ARVOTTI Aristide Dirig. Accomp. S.Giovanni Ilarione: inibizione di gg.20 in luogo di 30 gg.; a carico del Sig. POZZA Simone Dirig.Accomp. S.Giovanni Ilarione:inibizione di gg.14 in luogo di 20 gg.; il Sig. BRAIDI Ayoub Giocatore U.S. S.Giovanni Ilarione : squalifica di una giornata, in luogo di una giornata+ammonizione, a decorrere dal suo valido tesseramento a favore di Società affiliate alla F.I.G.C. la Società S.Giovanni Ilarione a) n. 2 di penalizzazione da applicare alla classifica del Campionato Juniores Provinciale di Verona della stagione 2017/2018; b) ammenda di € 200,00 in luogo di 300,00 €.- Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S., l’ammenda a carico della Società U.S. San Giovanni Ilarione, di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. - Cod.IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, comma 2 del C.G.S., ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 C.G.S., preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne dichiara l’efficacia.

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