C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 99 del 06/06/2018 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1017 – 2016/17 nei confronti dell’Arch. Antonio PERON – già responsabile Regionale dell’attività di Calcio a 5 La Corte Federale d’Appello Nazionale con Comunicato n. 60/CFA del 10/4/2018, ha accolto il ricorso presentato dal Procuratore Federale della F.I.G.C. avverso la delibera emessa dal Tribunale Federale Territoriale del C.R. Veneto di cui al C.U. n. 17 del 9/10/2017 ed ha rinviato gli atti allo stesso Tribunale relativi al deferimento nei confronti dell’Arch. Peron – già responsabile Regionale dell’attività di Calcio a 5 – per l’esame del merito. All’udienza del 5/6/2018 sono risultati presenti : l’Arch. Antonio PERON, assistito dall’Avv. Leonardo REBECCHI del Foro di Vicenza La Procura Federale della F.I.G.C. è stata rappresentata dal Dott. Salvatore SCIUTO. Il Tribunale sentita la Procura che ha ribadito che il contenuto della e-mail dell’Arch. Peron viola i principi sanciti dall’art 1 bis del C.G.S.e che lo stesso articolo risulta vieppiù violato dal comportamento dello stesso Architetto che ha confessato di aver dato a terzi, senza permesso, il cellulare di un Sostituto Giudice Sportivo, ha richiesto l’applicazione della sanzione della inibizione per mesi sei.
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1017 - 2016/17 nei confronti dell’Arch. Antonio PERON – già responsabile Regionale dell’attività di Calcio a 5 La Corte Federale d’Appello Nazionale con Comunicato n. 60/CFA del 10/4/2018, ha accolto il ricorso presentato dal Procuratore Federale della F.I.G.C. avverso la delibera emessa dal Tribunale Federale Territoriale del C.R. Veneto di cui al C.U. n. 17 del 9/10/2017 ed ha rinviato gli atti allo stesso Tribunale relativi al deferimento nei confronti dell’Arch. Peron – già responsabile Regionale dell’attività di Calcio a 5 – per l’esame del merito. All’udienza del 5/6/2018 sono risultati presenti : l’Arch. Antonio PERON, assistito dall’Avv. Leonardo REBECCHI del Foro di Vicenza La Procura Federale della F.I.G.C. è stata rappresentata dal Dott. Salvatore SCIUTO. Il Tribunale sentita la Procura che ha ribadito che il contenuto della e-mail dell’Arch. Peron viola i principi sanciti dall’art 1 bis del C.G.S.e che lo stesso articolo risulta vieppiù violato dal comportamento dello stesso Architetto che ha confessato di aver dato a terzi, senza permesso, il cellulare di un Sostituto Giudice Sportivo, ha richiesto l’applicazione della sanzione della inibizione per mesi sei.
La difesa dell’Arch. Peron nella persona dell’Avv. Leonardo Rebecchi del Foro di Vicenza ha viceversa sostenuto che il comportamento del suo assistito è da ritenersi assolutamente legittimo, in quanto posto a reazione di una attività del Giudice Sportivo irrituale e contra legem. Il Tribunale, preso atto della documentazione agli atti e delle conclusioni sia della Procura che della difesa, preliminarmente evidenzia come i fatti posti a fondamento del deferimento vadano tenuti tra loro distinti. In primo luogo va esaminato con attenzione il contenuto dell’e-mail del 22/11/2016 : in tale missiva l’Arch. Peron, nel prendere atto della decisione del Giudice Sportivo, si rivolge al Presidente del Comitato Veneto ed ai responsabili di Sezione dello stesso lamentando che quella decisione del Giudice Sportivo poteva avere effetti deleteri sul piano dell’organizzazione dei tornei giovanili manifestando inoltre l’intenzione, a scarico delle proprie responsabilità, di fornire ad eventuali interessati il numero del cellulare del Giudice Sportivo e dei suoi Sostituti. Ad avviso di questo Tribunale, considerata l’imminenza temporale tra la comunicazione del Giudice Sportivo e l’invio della mail (14 minuti), il contenuto di quest’ultima va ricondotto nell’ambito di uno sfogo da parte di un soggetto deputato all’organizzazione di un determinato lavoro che si vede scavalcato nelle proprie funzioni. Atteso che nella mail non risultano frasi di contenuto offensivo o lesivo della dignità del Giudice Sportivo e che il proposito di comunicare il cellulare non è stato attuato, questo Tribunale ritiene non vi siano gli estremi per considerare violati i principi di cui all’art. 1 bis del C.G.S. Viceversa, per quanto riguarda la confessione dello stesso Arch. Peron di aver fornito a terzi il numero di cellulare di un Sostituto Giudice Sportivo, atteso che lo stesso Arch. Peron, su espressa domanda del Presidente di questo Tribunale, non ha dichiarato di essere stato preventivamente autorizzato a ciò, si deve ritenere che tale condotta integri violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità richiamati dall’art. 1 bis del C.G.S. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, irroga la sanzione della inibizione di mesi tre a carico dell’Arch. Antonio PERON a decorrere dall’eventuale rientro nella F.I.G.C. quale tesserato e/o affiliato.
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