Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 32/TFN - SD del 20 Settembre 2021  (motivazioni)

Impugnazione - Istanza: Ricorso della Dott.ssa V.B. contro il Comitato Regionale Lombardia - LND - Reg. Prot. 3/TFN-SD

Massima: E’ inammissibile per difetto di giursdizione il ricorso, con richiesta di ordinanza di misure cautelari monocratiche art. 97 del Codice di giustizia sportiva, proposto dal Consigliere del Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti, a tale carica eletta a seguito delle elezioni del 9 gennaio 2021, contro il Comitato Regionale Lombardia (CRL) LND, in persona del suo presidente, al pari della prima a tale carica eletto nella medesima tornata elettorale e nei confronti del quale lo denuncia per ipotesi di:- mobbing prolungato nel tempo, articolatosi in fatti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità (art. 4, CGS-FIGC); - violazione dell’art. 23, CGS-FIGC in ragione delle frasi denigratorie che ne avrebbero compromesso irreparabilmente la sfera professionale e l’avrebbero emarginata dal sistema sportivo; - responsabilità aquiliana ex art. 2043 cc;- “reato di diffamazione previsto dall’art. 595 del Codice di Procedura Penale con maggiore aggravio doloso” (così testualmente nel ricorso: nds);- condotta discriminatoria in violazione dell’art. 28, c. 1 del CGS;- violazione dell’art. 31 CGS in materia gestionale, per l’ostacolo frapposto all’organo di revisione del Comitato perché ritenuto vicino ad essa ricorrente….Il decreto legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito nella legge n. 280/2003, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva", indica all’art. 2, comma 1, quali questioni riservate all'ordinamento sportivo: a) il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.” Identica disposizione è ripresa dall’art. 4, comma 1, del Codice CONI, secondo cui: “È attribuita agli organi di giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto: a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.” Aggiunge inoltre, il comma 2 della norma, che “Gli organi di giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dagli Statuti e dai regolamenti federali”, ed il comma 3 che “Gli Statuti e i regolamenti federali possono prevedere il deferimento delle controversie su rapporti meramente patrimoniali a commissioni e collegi arbitrali.” Le questioni attribuite alla cognizione degli Organi di giustizia delle Federazioni affiliate al CONI, dunque, restano quelle previste dal D.L. n. 220/2003, come ulteriormente dettagliate dall’art. 4, del Codice CONI. Non si discostano, da queste, le questioni devolute dal CGS-FIGC alla cognizione degli Organi di giustizia sportiva ( Corte federale di appello; Tribunale federale; Corte sportiva di appello; Giudici sportivi; la Procura Federale; gli altri organi specializzati previsti dal presente Statuto o dai regolamenti federali. - artt. 34, comma 1, Statuto federale e 45, comma 1, CGS-FIGC), le cui “competenze … e le relative procedure sono stabilite dal Codice di giustizia sportiva federale, in conformità con quanto previsto dai Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI e dal Codice della giustizia sportiva adottato dal CONI, nonché dalle disposizioni degli articoli 12 bis, 12 ter, 12 quater dello Statuto del CONI.” (art. 33, comma 7, Statuto federale). Nell’ambito della giurisdizione così delineata, avuto riguardo all’interesse generale dell’Ordinamento sportivo, “il tribunale federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale o ai giudici sportivi territoriali” (art. 79, CGS-FIGC). È ovvio che dalla disposizione da ultimo richiamata non può derivare (come sostenuto in udienza dalla difesa della ricorrente richiamando la decisione n. 2-2020/2021 di questo Tribunale), la giurisdizione degli Organi di giustizia in generale e del Tribunale in particolare, in tutti i casi in cui non sia stato instaurato o non sia pendente per i medesimi fatti un procedimento tout court. Infatti, per affermare la giurisdizione del Tribunale Federale Nazionale, occorre che la fattispecie attenga a fatti rilevanti per l’Ordinamento sportivo, la cui cognizione rientri nella sfera di giurisdizione riconosciuta ai suoi Organi di giustizia. Peraltro, per completezza, va rilevato che la decisione n. 2-2020/2021 (richiamata dalla ricorrente) aveva ad oggetto un’impugnativa proposta avverso una delibera della LND, nella specie assente. Al fine di individuare correttamente la giurisdizione attribuita al Tribunale Federale Nazionale, va considerato che i ‘fatti rilevanti per l’Ordinamento sportivo’, avuto riguardo all’interesse generale dello stesso, sono quelli che riguardano “il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche”, e “i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.” (cfr. artt. 4 del Codice CONI e 83 del CGS-FIGC). Trattasi, all’evidenza, di questioni estranee alla vicenda in esame, nello specifico avente ad oggetto il rapporto tra il Presidente di un organo istituzionalmente previsto dallo Statuto federale (art. 10), dallo Statuto della Lega Nazionale Dilettanti (art. 16) e dal Regolamento della LND (art. 14), da una parte, ed un componente del Consiglio Direttivo di tale organo (art. 14, Reg. LND), dall’altra. Del resto, con il ricorso in esame, la ricorrente, Consigliere del Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti, ha inteso tutelare posizioni giuridiche soggettive (sopra descritte) che non rientrano nella giurisdizione che l’ordinamento federale attribuisce al Tribunale Federale Nazionale, per come rappresentate e sottoposte al vaglio di questo Tribunale. L’estraneità della vicenda alla Giurisdizione sportiva, specie con riferimento alle richieste formulate, infatti, è viepiù evidenziata dagli artt. 83 e 84, CGS-FIGC. La prima delle anzidette norme riporta nel dettaglio le competenze devolute al Tribunale Federale in sede nazionale; la seconda quelle devolute alla sua Sezione disciplinare. Trattasi, a ben vedere, di competenze devolute nei confini della Giurisdizione attribuita agli Organi di giustizia federali e che non esorbitano dalle previsioni dell’art. 2 del d.l. n. 220/2003 e dell’art. 4, Codice CONI. Ed invero, secondo l’art. 84, comma 1, cit., il TFN-Sezione disciplinare “è giudice di primo grado in ordine: a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito nazionale nonché nelle altre materie contemplate dalle norme federali; b) alla impugnazione delle delibere dell’Assemblea federale e del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme della Federazione.” La previsione della lettera a) attiene a pieno titolo ai fatti di cui alle lettere b) dell’art. 2 comma 1, d.l. n. 220/2003 e 4, comma 1, Codice CONI ovvero ai “comportamenti rilevanti sul piano disciplinare” comportanti “l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”, la cui sottoposizione alla Sezione disciplinare è riservata “in via esclusiva” al Procuratore federale (art. 44, co. 1, Codice CONI e 118, co. 1, CGS-FIGC), “che prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante” (art. 118, co. 2, CGS-FIGC). Rientra nella giurisdizione degli Organi di giustizia sportiva federali, come visto, anche la cognizione in ordine “ alla impugnazione delle delibere dell’Assemblea federale e del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme della Federazione”, la cui competenza è pure devoluta a questa Sezione disciplinare. La vicenda in esame, però, per quanto diffusamente detto, non rientra in tale previsione, non essendo stata dedotta alcuna contrarietà alla legge e/o alle norme statutarie e federali di alcuna delibera.Va, infine, rimarcato che le richieste formulate dalla ricorrente esulano dalle competenze devolute a questo Tribunale e dalla sfera di giurisdizione attribuita agli organi di giustizia sportiva, anche perché non si può accedere in questa sede alle richieste risarcitorie connesse alla asserita lesione di posizioni di diritto soggettivo quali, a titolo meramente esplicativo, il diritto alla salute. Ed invero, peraltro nel solo ambito dei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale, il TFN, ove ritenga di non prosciogliere gli incolpati, può solo irrogare ed applicare le sanzioni previste dal Capo III, Sezione I, del CGS-FIGC che di certo non prevedono le richieste risarcitorie formulate dalla ricorrente. Anche sotto tale profilo, dunque, deve escludersi, prima ancora che la competenza, la giurisdizione del Tribunale Federale. In ragione di quanto precede il ricorso va dichiarato inammissibile.

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