C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 103 del 22/05/2019 – Delibera – Ricorso Calcio San Giorgio in Bosco Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 51 del 15/5/2019 – Sanzione sportiva perdita della gara San Giorgio in Bosco-Sporting 88 del 12/5/2019 per 0-3 + 1 punto di penalizzazione; Ammenda di € 25 alla Società; Inibizione fino al 28/5/2019 dirigente accompagnatore Favaro Marco – Torneo “5° Memorial A. Morandi” Categoria Allievi Prov.le

Ricorso Calcio San Giorgio in Bosco Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 51 del 15/5/2019 – Sanzione sportiva perdita della gara San Giorgio in Bosco-Sporting 88 del 12/5/2019 per 0-3 + 1 punto di penalizzazione; Ammenda di € 25 alla Società; Inibizione fino al 28/5/2019 dirigente accompagnatore Favaro Marco – Torneo “5° Memorial A. Morandi” Categoria Allievi Prov.le

La Società Calcio San Giorgio in Bosco ha presentato ricorso avverso le decisioni del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova pubblicate nel Comunicato n. 51 del 15/5/2019 con le quali ha inflitto le sanzioni indicate in oggetto “per non aver provveduto alla segnatura delle linee del campo di gioco”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letto il regolamento della manifestazione indicata in epigrafe (vedi allegato al Comunicato n. 40 del 20-3- 2019 della Delegazione Provinciale di Padova); constatato che l’art. 12 del Torneo inerente la disciplina sportiva, stabilisce che : “le decisioni adottate dal Giudice Sportivo, in ordine al risultato delle gare, non sono ulteriormente impugnabili, da parte delle Società, nei successivi gradi dell’ordinamento di Giustizia Sportiva”; ritenuto che quanto complessivamente irrogato dal Giudice Sportivo di primo grado rientri nella tipologia di provvedimenti non ulteriormente impugnabili P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla Società San Giorgio in Bosco; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it