C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 12/09/2018 – Delibera – Ricorso A.S.D. Europeo Cessalto Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 20 del 31/8/2018 – Sanzione sportiva perdita della gara Evolution Team – Europeo Cessalto del 26/8/2018 – Ammenda di € 60,00: Inibizione fino al 10/9/2018 Dirigente accompagnatore Fedrigo Lucio; squalifica una giornata giocatore Berto Nicola – Trofeo Regione Veneto per Società di 2^ Categoria

Ricorso A.S.D. Europeo Cessalto Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 20 del 31/8/2018 – Sanzione sportiva perdita della gara Evolution Team – Europeo Cessalto del 26/8/2018 – Ammenda di € 60,00: Inibizione fino al 10/9/2018 Dirigente accompagnatore Fedrigo Lucio; squalifica una giornata giocatore Berto Nicola – Trofeo Regione Veneto per Società di 2^ Categoria

La Società A.S.D. Europeo Cessalto ha presentato ricorso avverso la decisioni del Giudice Sportivo Regionale, indicate in epigrafe, assunte con Comunicato n. 20 del 31/8/2018 per la partecipazione alla gara precitata del giocatore Berto Nicola a seguito di una squalifica per una giornata per aver raggiunto il numero di 2 ammonizioni (una relativa alla gara del 7/1/2018 – fase quarti di finale - e una relativa alla gara del 5/4/2018. – incontro di finale) - assunta dal G.S. della Delegazione di S.Donà e attinente alla Coppa “Trofeo Veneto Orientale” riservata a Società di 3^ Categoria, organizzata dalla stessa Delegazione nella stagione 2017/18. La Società ricorrente fa rilevare che il provvedimento sanzionatorio non doveva nella fattispecie essere applicato, perché, come disposto dal regolamento della manifestazione, le ammonizioni “nell’accesso alla fase delle semifinali vengono azzerate”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso presentato dall’A.D.S. Europeo Cessalto, integrato in data 3/9/2017 con documento sottoscritto dal legale rappresentante della Società ricorrente e rimesso in copia alla Società controparte;

Considerato che detto ricorso è basato sulla asserita erroneità della sanzione della squalifica di cui in premessa comminata al giocatore BERTO Nicola nella stagione sportiva 2017/18; che il provvedimento con cui detta sanzione è stata comminata non risulta essere stato fatto oggetto di impugnazione, nemmeno in via straordinaria; che pertanto questa Corte non può in alcun modo sindacare in questa sede il predetto provvedimento, al di là di ogni altra pur possibile considerazione sul merito della vicenda che, conseguentemente, la decisione del Giudice Sportivo Regionale oggetto del presente gravame appare sotto questo profilo corretta, tutto ciò premesso P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dall’A.S.D. Europeo Cessalto e di confermare le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale di primo grado; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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