C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 27/09/2018 – Delibera – Ricorso A.S.D. Sospirolese Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione di Belluno di cui al Comunicato n. 13 del 12/9/2018 – Squalifica per quattro giornate giocatore Centelleghe Luca; Squalifica per tre giornate giocatore Danza Loris – Campionato di 2^ Categoria

Ricorso A.S.D. Sospirolese Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione di Belluno di cui al Comunicato n. 13 del 12/9/2018 – Squalifica per quattro giornate giocatore Centelleghe Luca; Squalifica per tre giornate giocatore Danza Loris – Campionato di 2^ Categoria

La Società A.S.D. Sospirolese ha presentato ricorso avverso le decisioni del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Belluno, indicate in epigrafe, assunte con Comunicato n. 13 del 12/9/2018 per i seguenti motivi: Squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Centelleghe Luca : “due giornate per oltraggio al direttore di gara; una giornata per blasfemia e una giornata per condotta ironica nei confronti dell’arbitro. Squalifica per tre giornate a carico del calciatore Danza Loris : “due giornate per oltraggio al direttore di gara; una giornata per blasfemia.” La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso ritualmente proposto dall’ASD Sospirolese, vista la documentazione ufficiale in atti; sentito per le vie brevi il direttore di gara che, nel confermare interamente il contenuto del proprio rapporto, ha precisato che il giocatore Centelleghe Luca, dell’A.S.D. Sospirolese, lo ha insultato ma non ha bestemmiato; ritenuta la sussistenza dei fatti addebitati al calciatore Centelleghe Luca ad eccezione della blasfemia, e di quelli ascritti al giocatore Danza Loris; ritenuto, pertanto, di confermare la sanzione applicata a quest’ultimo anche considerata la congruità della stessa, e di ridurre a tre giornate di gara quella irrogata a Centelleghe Luca P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dall’A.S.D. Sospirolese; - di ridurre a tre giornate di gara la squalifica a carico del giocatore Centelleghe Luca; - di confermare la squalifica per 3 giornate a carico del giocatore Danza Loris; - essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa reclamo non è dovuta.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it