C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 27/09/2018 – Delibera – Ricorso Giocatore DE PELLEGRIN Christian – tesserato U.S.D. Limana Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 13 del 12/9/2018 – Squalifica per tre giornate a suo carico – Campionato di 2^ Categoria
Ricorso Giocatore DE PELLEGRIN Christian – tesserato U.S.D. Limana Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 13 del 12/9/2018 – Squalifica per tre giornate a suo carico - Campionato di 2^ Categoria
Il calciatore De Pellegrin Christian ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale, indicata in epigrafe, assunta con Comunicato n. 13 del 12/9/2018 con la quale lo ha squalificato per tre giornate per i seguenti motivi : “due giornate per oltraggio al direttore di gara; una giornata per blasfemia.” la Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso presentato dal calciatore De Pellegrin Christian; vista la documentazione ufficiale;
sentito per le vie brevi il direttore di gara che, nel confermare interamente il contenuto del proprio rapporto; ritenuta la sussistenza pacifica dei fatti ascritti, risultanti dalla documentazione in atti, nonché la congruità della sanzione comminata dal Giudice Sportivo di primo grado P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dal giocatore De Pellegrin Christian; - di confermare la squalifica per tre giornate a suo carico; - di disporre l’addebito dell’importo della tassa reclamo non versata, nel conto della Società U.S.D. Limana come disposto da quest’ultima.
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