C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 03/10/2018 – Delibera – Ricorso A.C.D. Treviso Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale C.R.V. di cui al Comunicato n. 28 del 27/9/2018 – Sanzione sportiva della perdita della gara Lia Piave-Treviso del 9/9/2018 per 0-3; Ammenda di € 60,00; Inibizione fino all’8/10/2018 Dirigente accompagnatore Casanova Giovanni; Squalifica per 1 giornata giocatore Dukic Bojan – Campionato di Eccellenza
Ricorso A.C.D. Treviso
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale C.R.V. di cui al Comunicato n. 28 del 27/9/2018 – Sanzione sportiva della perdita della gara Lia Piave-Treviso del 9/9/2018 per 0-3; Ammenda di € 60,00; Inibizione fino all’8/10/2018 Dirigente accompagnatore Casanova Giovanni; Squalifica per 1 giornata giocatore Dukic Bojan – Campionato di Eccellenza
La Società A.C.D. Treviso ha presentato ricorso avverso le decisioni del Giudice Sportivo Regionale del C.R.V., indicate in epigrafe, assunte con Comunicato n. 28 del 27/9/2018 per la partecipazione irregolare del giocatore Dukic Bojan che non è risultato tesserato alla data della disputa della gara in esame.
La delibera del Giudice Sportivo è derivata a seguito “degli accertamenti dovuti presso l'Ufficio tesseramento del C.R.V., da cui è emerso che il tesseramento del giocatore DUKIC BOJAN per la soc. Treviso decorre dal 13.9.2018, come prescritto dall'art. 40 quater c. 1.2 terzo capoverso; considerato che tale data è successiva a quella di disputa della gara oggetto di reclamo e pertanto il giocatore non aveva titolo per prendervi parte”.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale
preso in esame il ricorso ritualmente proposto dall’ACD Treviso;
osserva che la Società ricorrente ha chiesto, in data 28/9/2018, di sospendere l’esecutività del provvedimento sanzionatorio di una giornata a carico del giocatore Dukic Bojan in applicazione dell’art. 22, comma 12 del C.G.S. e la Corte, provvisoriamente, con Comunicato n. 29 del C.R.V. del 28/9/2018 ha disposto la temporanea sospensione della predetta sanzione disciplinare del calciatore Dukic all’esame integrale del ricorso prevista appunto nella riunione del 2/10/2018;
esaminata, altresì, la documentazione ufficiale in atti, la Corte rileva che il calciatore Dukic Bojan è da qualificarsi come straniero proveniente da Federazione estera, già tesserato in Italia da oltre un anno; Avuto riguardo a quanto espressamente previsto dall’art. 40 quater 1.2. penultimo comma, che per tale ipotesi stabilisce che il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società.
Nel caso oggi esaminato il calciatore Diukic Bojan risulta essere stato impiegato in data precedente alla comunicazione del Comitato competente e pertanto va ritenuto in posizione irregolare P.Q.M.
La Corte d’Appello Territoriale delibera
- di respingere il ricorso presentato dall’A.C.D. Treviso;
- di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara a carico dell’A.C. Treviso, con fermando altresì l’omologazione della gara c.s. : Lia Piave-Treviso 3-0;
- di confermare la sanzione dell’ammenda di € 60,00 a carico della Società;
- di confermare la sanzione della Inibizione fino all’8/10/2018 a carico del Dirigente accompagnatore Casanova Giovanni;
- di confermare la sanzione della squalifica per 1 giornata a carico del giocatore Dukic Bojan.
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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