C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 17/10/2018 – Delibera – Ricorso A.S.D. Giorgione Calcio 2000 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 33 del 10/10/2018 – Squalifica per quattro giornate giocatore Ochs Alvise – Campionato Under 15 Elite Regionale

Ricorso A.S.D. Giorgione Calcio 2000 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 33 del 10/10/2018 – Squalifica per quattro giornate giocatore Ochs Alvise - Campionato Under 15 Elite Regionale

La Società A.S.D. Giorgione Calcio 2000 ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale pubblicata nel Comunicato n. 33 del 10/10/2018 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Ochs Alvise per le seguenti motivazioni : “per condotta violenta verso un avversario e per proteste nei confronti dell’arbitro”.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso ritualmente proposto dall’A.S.D. Giorgione Calcio 2000; esaminata, altresì, la documentazione ufficiale in atti; sentito, per le vie brevi, l’arbitro che ha precisato che il calciatore Ochs Alvise si è limitato a spingere con due mani all’altezza delle spalle, il calciatore avversario e che le successive proteste non contenevano parole offensive o peggio bestemmie rivolte nei suoi confronti, ma erano dirette a manifestare calorosamente la propria innocenza; la Corte, alla luce di quanto sopra, ritiene più congrua l’adozione della sanzione di due giornate P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dall’A.S.D. Giorgione Calcio 2000; - di ridurre a due giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del giocatore Ochs Alvise; - essendo il ricorso accolto, la tassa reclamo non è dovuta.

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