C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 17/10/2018 – Delibera – Ricorso F.C. Nervesa Ssdrl Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 17 del 3/10/2018 – Applicazione art. 17/1 C.G.S. Partita Nervesa-Lia Piave, ammenda di € 60,00 – Campionato Allievi Provinciale

Ricorso F.C. Nervesa Ssdrl Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 17 del 3/10/2018 – Applicazione art. 17/1 C.G.S. Partita Nervesa-Lia Piave, ammenda di € 60,00 – Campionato Allievi Provinciale

La Società F.C. Nervesa ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso pubblicata nel Comunicato n. 17 del 3/10/2018 con la quale ha assunto la sanzione dell’applicazione dell’art. 17/1 del C.G.S. inerente la gara Nervesa-Lia Piave del 30/9/2018 e ammenda di € 60.00.- per i seguenti motivi : “dagli atti ufficiali emerge che la gara in epigrafe non si è potuta disputare poiché nel medesimo campo di giuoco era programmata altra gara del campionato Regionale Giovanissimi Girone "D" fra le società Ponzano Calcio e Union QDP.” La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso ritualmente proposto dalla Società F.C. Nervesa Ssdrl; esaminata la documentazione agli atti; sentito il rappresentante della Società reclamante; verificato che nessuna comunicazione risulta essere stata inviata alla Società Nervesa in ordine al fatto che sul campo di gioco sul quale era prevista la sua partita era stata fissata da altro Organo Regionale della F.I.G.C. un’ulteriore gara con lo stesso orario; che pertanto nessuna responsabilità in ordine alla mancata disputa della gara presa in esame può essere attribuita alla Società reclamante P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla F.C. Nervesa Ssdrl; - di ordinare il recupero della gara Nervesa-Lia Piave in data da stabilirsi a cura della Delegazione Provinciale di Treviso; - di annullare la sanzione sportiva della perdita della gara Nervesa –Lia Piave (applicazione dell’art. 17/1 del C.G.S.), nonché la sanzione della ammenda di € 60.00.-; - essendo il ricorso accolto la tassa reclamo non é dovuta.

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