C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 17/10/2018 – Delibera – Ricorso G.S.D. Real Brogliano Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 15 del 10/10/2018 –Squalifica per quattro giornate giocatore Peron Filippo – Campionato di 2^ Categoria

Ricorso G.S.D. Real Brogliano Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 15 del 10/10/2018 –Squalifica per quattro giornate giocatore Peron Filippo - Campionato di 2^ Categoria

La Società G.S.D. Real Brogliano ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza pubblicata nel Comunicato n. 15 del 10/10/2018 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Peron Filippo per le seguenti motivazioni ;: “perché al termine della gara, allorquando il direttore di gara stava raggiungendo la propria auto nel parcheggio, si avvicinava allo stesso con atteggiamento offensivo e minaccioso, contestando l’arbitraggio della gara”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso ritualmente proposto dal G.S.D. Real Brogliano; esaminata, altresì, la documentazione ufficiale in atti; ritenuto più congrua, in relazione ai fatti accaduti infliggere la sanzione di tre giornate di gara P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dal G.S. Real Brogliano; - di ridurre a tre giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del giocatore Peron Filippo; - essendo il ricorso accolto, la tassa reclamo non è dovuta.

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